Codice Deontologico e Norme di Attuazione.
Norme di Attuazione e Codice Deontologico.
Codice Deontologico e norme di attuazione.
1- Principi generali
1.1
La professione dell'ingegnere deve essere esercitata nel
rispetto delle leggi dello Stato e costituisce attività di pubblico
interesse.
L'ingegnere è personalmente responsabile della propria opera
e nei riguardi della committenza e nei riguardi della collettività.
1.2
Chiunque eserciti la professione di ingegnere, in Italia,
anche se cittadino di altro Stato, è impegnato a rispettare e a far
rispettare il presente codice deontologico finalizzato alla tutela della
dignità e del decoro della professione.
1.3
Le presenti norme si applicano sia per le prestazioni
professionali rese in materia saltuaria che continuativa.
1.4
L'ingegnere adempie agli impegni assunti, con cura e
diligenza, non svolge prestazioni professionali in condizioni di
incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio
interesse o quello dei committente siano in contrasto con i suoi doveri
professionali.
L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali
ritenga di non avere adeguata preparazione e/o quelli per i quali ritenga di
non avere adeguata potenzialità per l'adempimento degli impegni assunti.
1.5
L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che
abbia personalmente svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni
professionali in forma paritaria, unitamente a persone che per norme vigenti
non le possono svolgere.
L'ingegnere sottoscrive prestazioni professionali in forma
collegiale o in gruppo solo quando siano rispettati e specificati i limiti di
competenza professionale e di responsabilità dei singoli membri del collegio
o del gruppo.
Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall'inizio della
collaborazione.
1.6
L'ingegnere deve costantemente migliorare ed aggiornare la
propria abilità a soddisfare le esigenze dei singoli committenti e della
collettività per raggiungere il miglior risultato correlato ai costi e alle
condizioni di attuazione.
2 - Sui rapporti con l'Ordine
2.1
L'appartenenza dell'ingegnere all'ordine professionale comporta per lo stesso il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine.
Ogni ingegnere ha pertanto l'obbligo, se convocato dal
Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti
i chiarimenti che gli venissero richiesti.
2.2
L'ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio
dell'Ordine se assunte nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali.
3 - Sui rapporti con i colleghi
3.1
Ogni ingegnere deve improntare i suoi rapporti professionali
con i colleghi alla massima lealtà e correttezza allo scopo di affermare una
comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si
articola la professione.
3.2
Tale forma di lealtà e correttezza deve essere estesa e
pretesa anche nei confronti degli altri colleghi esercenti le professioni
intellettuali ed in particolar modo di quelle che hanno connessioni con la
professione di ingegnere.
3.3
L'ingegnere deve astenersi da critiche denigratorie nei
riguardi di colleghi e se ha motivate riserve sul comportamento professionale
di un collega deve informare il Presidente dell'Ordine di appartenenza ed
attenersi alle disposizioni ricevute.
3.4
L'ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già
affidato od altri, potrà accettarlo solo dopo che la Committenza abbia
comunicato ai primi incaricati il definitivo esonero; dovrà inoltre informare
per iscritto il o i professionisti a cui subentra e in situazioni controverse
il Consiglio dell'Ordine relazionando a quest'ultimo sulle ragioni per cui
ritiene plausibile la sostituzione.
3.5
L'ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi
incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali
come esaltando le proprie qualità a denigrazione delle altrui o fornendo
vantaggi o assicurazioni esterne dal rapporto professionale.
4 - Sui rapporti con il Committente
4.1
Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve
essere improntato alla massima lealtà, chiarezza e correttezza.
4.2
L'ingegnere è tenuto al segreto professionale; non può
quindi senza esplicita autorizzazione della committenza, divulgare quanto sia
venuto a conoscere nell'espletamento delle proprie prestazioni professionali.
4.3
L'ingegnere deve definire preventivamente e chiaramente con
il committente, nel rispetto del presente codice, i contenuti e termini degli
incarichi professionali conferitigli.
4.4
L'ingegnere è compensato per le proprie prestazioni
professionali a norma delle vigenti tariffe che costituiscono minimi
inderogabili, la cui osservanza è preciso dovere professionale, salvo per le
sole eccezioni previste dalla legge.
4.5
L'ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o
indiretti oltre a quelli dovutigli dal committente senza comunicare a questi
natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla
riscossione.
4.6
L'ingegnere è inoltre tenuto ad informare il committente,
nel caso sia interessato sopra materiali o procedimenti costruttivi proposti
per lavori a lui commissionati, quando la natura e la presenza di tali
rapporti possa ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione
di norme di etica.
5 - Sui rapporti con la collettività e il territorio
5.1
Le prestazioni professionali dell'ingegnere saranno svolte
tenendo conto preminentemente della tutela della vita e della salvaguardia
della salute fisica dell'uomo.
5.2
L'ingegnere è tenuto ad una corretta partecipazione alla
vita della collettività cui appartiene e deve impegnarsi affinché gli
ingegneri non subiscano pressioni lesive della loro dignità.
5.3
Nella propria attività l'ingegnere è tenuto, nei limiti
delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate all'ambiente nel quale
opera alterazioni che possono influire negativamente sull'equilibrio ecologico
e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.
5.4
Nella propria attività l'ingegnere deve mirare alla massima
valorizzazione delle risorse naturali e al minimo spreco delle fonti
energetiche.
6 - Disposizioni finali
6.1
Il presente codice è accompagnato da norme attuative
elaborate dal C.N.I., norme che potranno essere integrate da ciascun Consiglio
Provinciale dell'Ordine purché elaborate non in contrasto con il presente
codice per una migliore tutela dell'esercizio professionale e per la
conservazione del decoro della categoria nella particolare realtà
territoriale in cui lo stesso Consiglio è tenuto ad operare.
6.2
Il presente Codice è depositato presso il Ministero di
Grazia e Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, gli Ordini
Provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati.
NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO
0 - Premessa
Le presenti norme hanno lo scopo di fornire indicazioni
sull'applicazione del codice deontologico.
Si riportano alcune situazioni applicative che non devono
essere considerate esaustive, intendendo così che particolari casi, non
espressamente indicati, non debbono essere considerati esclusi.
Ogni violazione al codice deontologico comporta la
applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento per le
professioni di ingegnere ed architetto approvato con R.D. 23/10/1925 n. 2537.
1 - Sulle incompatibilità
1.1
Si ravvisano le condizioni di incompatibilità principalmente
nei seguenti casi:
posizione di giudice in un concorso a cui partecipa come
concorrente (o viceversa) un altro professionista che con il primo abbia
rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa, o tali
comunque da poter compromettere l'obiettività del giudizio;
abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti
la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé e per gli altri;
esercizio della libera professione in contrasto con norme
specifiche che lo vietino e senza autorizzazione delle competenti autorità
(nel caso di ingegneri dipendenti, ,amministratori, ecc.).
collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione,
costruzione, installazione, modifiche, riparazione e manutenzione di impianti,
macchine, apparecchi, attrezzature, costruzioni e strutture per i quali riceva
l'incarico di omologazione, collaudo, o di visite periodiche ai fini della
sicurezza;
fermo restando quando disposto dall'art. 41/bis della legge
765/1967 e da ogni altra disposizione statale o regionale in materia,
l'ingegnere che rediga o abbia redatto un piano regolatore, un piano di
fabbricazione, o altri strumenti urbanistici d'iniziativa pubblica nonché il
programma pluriennale d'attuazione, deve astenersi, dal momento dell'incarico
fino all'approvazione dall'accettare da committenti privati incarichi
professionali di progettazione inerenti l'area oggetto dello strumento
urbanistico.
Considerate le difficoltà burocratiche - amministrative
degli Enti pubblici e le inerzie politiche che possono dilatare il tempo
intercorrente tra l'assumere l'incarico e l'approvazione definitiva degli
strumenti urbanistici si ritiene necessario precisare che il periodo di tempo
di incompatibilità di cui alle norme deontologiche deve intendersi quello
limitato sino alla prima adozione dello strumento da parte
dell'amministrazione committente.
Tale norma è estesa anche a quei professionisti che con il
redattore del piano abbiano rapporti di collaborazione professionale
continuativa in atto.
1.2
Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto con i
propri doveri professionali quali:
nella partecipazione a concorsi le cui condizioni del bando
siano state giudicate dal Consiglio Nazionale Ingegneri o dagli Ordini (per i
soli concorsi provinciali), pregiudizievoli ai diritti o al decoro
dell'ingegnere, sempre che sia stata emessa formale diffida e che questa sia
stata comunicata agli iscritti tempestivamente;
nella sottomissione a richiesta del committente che siano
volte o contravvenire leggi, norme e regolamenti vigenti.
1.3
L'ingegnere nell'espletare l'incarico assunto si impegna ad
evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi con un subappalto
del lavoro intellettuale o che porti allo sfruttamento di esso; deve inoltre
rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo.
2 - Sui rapporti con gli Organismi di Autogoverno
Gli impegni che il Consiglio dell'Ordine, la Federazione e/o
la Consulta Regionale e il Consiglio Nazionale richiedono di norma ai loro
iscritti sono i seguenti :
comunicare tempestivamente al Consiglio le nomine ricevute in
rappresentanza o su segnalazione dello stesso o di altri organismi;
svolgere il mandato limitatamente alla durata prevista di
esso;
accettare la riconferma consecutiva dello stesso incarico
solo nei casi ammessi dal Consiglio o altro organismo nominante;
prestare la propria opera in forma continuativa per l'intera
durata del mandato, seguendo assiduamente e diligentemente i lavori che il suo
svolgimento comporta, segnalando al Consiglio dell'Ordine con sollecitudine
tutte le violazioni o supposte violazioni a norme deontologiche, come e leggi
dello Stato, di cui sia venuto a conoscenza nell'adempimento dell'incarico
comunque ricevuto;
presentare tempestivamente le proprie dimissioni nel caso di
impossibilità a mantenere l'impegno assunto;
controllare la perfetta osservanza delle norme che regolano i
lavori a cui si partecipa.
3 - Sui rapporti con i colleghi e i collaboratori
3.1
I rapporti fra ingegneri e collaboratori sono improntati alla
massima cortesia e correttezza.
3.2
L'ingegnere assume la piena responsabilità della
organizzazione della struttura che utilizza per eseguire l'incarico
affidatogli, nonché del prodotto della organizzazione stessa; l'ingegnere
copre la responsabilità dei collaboratori per i quali deve definire, seguire
e controllare il lavoro svolto e da svolgere.
3.3
L'illecita concorrenza può manifestarsi in diverse forme:
- critiche denigratorie sul comportamento professionale di un
collega;
- offerte delle proprie prestazioni in termini concorrenziali
ad esempio attraverso la proposta ad un possibile committente di progetti
svolti per autonoma iniziativa;
- operazioni finalizzate a sostituire un collega che stia per
avere o abbia avuto un incarica professionale;
- attribuzione a sé della paternità di un lavoro eseguito
in collaborazione senza che sia chiarito l'effettivo apporto dei
collaboratori;
- utilizzazione della propria posizione presso
Amministrazioni od Enti Pubblici per acquisire incarichi professionali
direttamente o per interposta persona;
- partecipazione come consulente presso enti banditori o come
membro di commissioni giudicatrici di concorsi che non abbiano avuto esito
conclusivo per accettare incarichi inerenti alla progettazione che è stata
oggetto del concorso;
- abuso di mezzi pubblicitari sulla propria attività
professionale di tipo reclamistico e che possono ledere in vario modo la
dignità della professione.
4 - Sui rapporti con il Committente
4.1
Egli non può, senza autorizzazione del committente o datore
di lavoro, divulgare i segreti di affari e quelli tecnici, di cui è venuto a
conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni. Egli, inoltre, non può usare
in modo da pregiudicare il committente le notizie a lui fornite nonché il
risultato di esami, prove e ricerche effettuate per svolgere l'incarico
ricevuto.
4.2
L'ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo
gratuito sodo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali
ed umanitarie.
4.3
Possono non considerarsi prestazioni professionali soggette e
remunerazione tutti quegli interventi di aiuto o consulenza rivolti a colleghi
ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per
situazioni professionali gravose, si vengono a trovare in difficoltà.
5 - Sui rapporti con la collettività ed il territorio
5.1
Costituisce infrazione disciplinare l'evasione fiscale nel
campo professionale purché definitivamente accertata.