Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli
architetti
Approvazione del Regolamento per le professioni di Ingegnere e di
Architetto
Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sui Consigli Nazionali
Regolamento di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al
Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli
ingegneri e degli architetti
Legge 24 giugno 1923, n. 1395
Art. 1
Il titolo di ingegnere [1] e quello di architetto
[2], spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito, i relativi
diplomi dagli istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a
conferirli, salva la disposizione dell'art. 12 (art. 60, 61 reg. prof.)
[3].
Art. 2
Sono istituiti l'Ordine degli ingegneri e l'Ordine degli
architetti in ogni provincia, e ciascun ordine ha il proprio albo degli
iscritti (art. 1 e 2 reg. prof.)
[4].
Per ciascun iscritto nell'albo sarà indicato il titolo in
base al quale è fatta l'iscrizione.
Art. 3
Sono iscritti nell'albo coloro ai quali spetta il titolo di
cui all'art. 1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna
delle condanne di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1874, n. 1938 (art. 7
reg. prof.) [5].
Potranno essere iscritti nell'albo
[6] anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del genio che
siano abilitati all'esercizio della professione a senso del R.D. n. 485 in
data 6 settembre 1902 [7].
Art. 4
Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della
professione d'ingegnere e di architetto sono dall'autorità giudiziaria
conferiti agli iscritti nell'albo.
Le pubbliche amministrazioni, quando debbono valersi
dell'opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera,
affideranno gli incarichi agli iscritti nell'albo
[8].
Art. 5
Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle
disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto sono devolute
per ciascuna professione ad un Consiglio dell'Ordine, a termini dell'art. 1
del R.D.L. 24 gennaio 1924, n. 103.
[9].
Gli iscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio
dell'Ordine (art. 29 e seg. e 37 reg. prof.), che esercita le seguenti
attribuzioni [10]:
proceda alla formazione (art. 2 e seg. reg. prof.) e alla
revisione (art. 22 reg. prof.) e pubblicazione dell'albo, dandone
comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni
(art. 23 reg. prof.);
provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'ordine
e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio
preventivo; può entro i limiti strettamene necessari a coprire le spese
dell'ordine, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel
registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il
rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari. Ferma
rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti
previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli sopra previsti e
quello del contributo per le spese di funzionamento del Consiglio nazionale,
può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico
degli iscritti nell'albo (art. 18, 37 e 50 reg. prof.)
[11];
dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e
sulla liquidazione di onorari e spese;
vigila alla tutela dell'esercizio professionale e alla
conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di
cui agli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione
con le sanzioni e nelle forme di cui agli articoli 26 27, 28 e 30 della legge
8 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili
[12].
Art. 6
Contro le decisioni dei Consigli degli Ordini, così degli
ingegneri, come degli architetti, è dato ricorso ai Consigli nazionali
[13] di cui all'art. 14 del regolamento approvato con R.D. 23 ottobre
1925, n. 2537, giusta le norme in esso stabilite
[14].
Art. 7
Le norme relative alla determinazione dell'oggetto e dei
limiti delle due professioni, alla composizione e funzionamento del Consiglio
dell'Ordine, alla formazione e annuale revisione dell'albo e per le
impugnative contro provvedimenti disciplinari, nonché quelle di coordinamento
con le disposizioni vigenti nelle nuove province, e tutte le altre per
l'attuazione della presente legge e di coordinamento, saranno emanate con
regolamento, sulla proposta dei Ministri della giustizia, dell'interno, della
istruzione e dei lavori pubblici, udito il parere di una Commissione di nove
componenti, da nominare con decreto reale, su proposta del Ministro della
giustizia d'accordo con gli altri ministri interessati. Cinque di tali
componenti saranno scelti tra coloro che posseggono i requisiti per
l'iscrizione nell'Albo.
Saranno pure formati in ogni provincia dalle autorità
indicate all'art. II albi speciali per i periti agrimensori (geometri) e per
le altre categorie dei periti tecnici.
Potranno essere iscritti in tali albi coloro ai quali spetti
il relativo titolo professionale rilasciato da scuole Regie pareggiate o
parificate.
Con apposito regolamento sulla proposta dei ministri
dell'interno, della giustizia, dell'istruzione e dei lavori pubblici, udito
il parere della stessa Commissione di cui alla prima parte del presente
articolo, alla quale saranno aggiunti due rappresentanti della categoria
interessata, saranno emanate le norme per la formazione degli albi speciali,
la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni dei relativi Collegi, la
determinazione dell'oggetto e dei limiti dell'esercizio professionale e le
disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione.
Disposizioni transitorie
Art. 8
Ferma la condizione di cui all'art. 3, possono essere
iscritti nell'albo pur non possedendo il requisito di cui all'art. 1, coloro
i quali, anteriormente alla pubblicazione della presente; siano stati
abilitati all'esercizio della professione dalle disposizioni vigenti
[15].
Art. 9
[16] Possono essere iscritti nell'albo coloro i quali, entro sei mesi
dalla pubblicazione del regolamento, dimostrino di avere esercitato
lodevolmente per dieci anni la professione d'ingegnere o di architetto e di
avere cultura sufficiente per il detto esercizio.
Sui titoli presentati giudicheranno due apposite Commissioni,
nominate dal Ministro della istruzione, composte ciascuna di sette membri,
quattro scelti tra i docenti negli istituti superiori e fra i liberi
professionisti delle rispettive professioni.
A ciascuna di dette Commissioni saranno aggregati inoltre,
con voto consultivo, altri due liberi professionisti appartenenti alla
categoria e alla regione cui appartengono i singoli aspiranti.
Le spese per il funzionamento delle Commissioni saranno
sostenute dall'Erario. Ciascun candidato dovrà pagare una tassa di lire 500
secondo le norme da stabilire per regolamento.
Art. 10
[17] Entro il 31 dicembre 1926 coloro che, possedendo la licenza di
professore di disegno architettonico conseguita da una Accademia o Istituto di
Belle Arti nel Regno, abbiano esercitato lodevolmente per cinque anni la
professione di architetto, potranno essere iscritti nell'albo come
architetti.
Il giudizio sul lodevole esercizio è dato dalla Commissione
di cui all'articolo precedente.
Art. 11
Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento, nel
capoluogo di ogni provincia, il Presidente della Corte di Appello o, nelle
province dove non è sede di Corte di Appello, il Presidente del Tribunale
avente giurisdizione sul capoluogo, procede alla formazione dell'albo
[18].
Art. 12
Agli iscritti nell'albo a norma degli articoli 8, 9 e 10
spetta rispettivamente il titolo di architetto o di abilitato all'esercizio
della professione di ingegnere.
Approvazione del Regolamento per le professioni di
Ingegnere e di Architetto
R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537
Capo 1 - Dell'Albo
Art. 1
In ogni provincia è costituito l'Ordine degli ingegneri e
l'Ordine degli architetti, aventi sede nel Comune capoluogo (art. 2 legge)
[19].
Art. 2
Ogni Ordine provvede alla formazione del proprio albo.
Quando gli iscritti nell'albo non raggiungono il numero di
25, essi saranno iscritti nell'albo di un capoluogo vicino, che sarà
determinato dal Primo Presidente della Corte di Appello.
[20] Quando gli architetti iscritti negli albi delle province comprese
in un distretto di Corte di Appello non raggiungano nel complesso il numero di
25, essi saranno iscritti in altro albo costituito in un capoluogo di
provincia appartenente ad una Corte di Appello vicina, che verrà determinato
con decreto dei Ministro per la giustizia.
Con analogo provvedimento possono riunirsi in unico albo,
nella sede che verrà stabilita, gli iscritti nei distretti di più Corti di
Appello, in ciascuna delle quali non si raggiunga Il numero minimo di
iscrizioni richiesto.
La stessa disposizione si applica agli ingegneri.
Art. 3
L'albo conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome ed il
nome, la paternità, la residenza (art 2).
La iscrizione nell'albo ha luogo per ordine alfabetico.
Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la natura del titolo che
abilita all'esercizio della professione con eventuale indicazione
dell'autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato, nonché la data dell'iscrizione.
Chi si trova iscritto nell'albo deve comunicare al
Consiglio dell'Ordine, mediante lettera raccomandata, l'eventuale
cambiamento di residenza.
Art. 4
Gli ingegneri ed architetti non possono esercitare la
professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive
categorie a termini delle disposizioni vigenti. (art. 2, 3)
[21].
Per essre iscritto nell'albo occorre aver superato l'esame di
Stato per l'esercizio della professione di ingegnere e di quella di
architetto, ai sensi del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909 (2), salve le
disposizioni dell'art. 60 del presente regolamento (articoli 5, 7)
[22].
Potranno essere iscritti nell'albo,
[23] a termini dell'art. 3, capoverso, della legge 24 giugno 1923, n.
1395, anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del genio che siano
abilitati all'esercizio della professione, ai sensi del R.D. 6 settembre 1902, n. 485
[24].
Art. 5
Per esercitare in tutto il territorio della Repubblica e
delle Colonie le professioni di ingegnere e di architetto è necessario aver
superato l'esame di Stato, a norma del R. Decreto 31 dicembre 1923, n. 2909
[25] - ferme restando le disposizioni transitorie della legge 24 giugno
1923 e 1395 del presente regolamento (art. 4).
Soltanto però agli iscritti nell'Albo possano conferirsi
le perizie e gli incarichi di cui all'art 4 della detta legge 24 giugno 1923
n. 1395, salva in ogni caso l'eccezione preveduta nel capoverso ultimo dello
stesso articolo 4 e nell'articolo 56 del presente regolamento.
Art. 6
Non si può essere iscritti nell'albo se non in seguito a
domanda firmata dal richiedente (art. 7).
Art. 7
La domanda di iscrizione nell'albo deve essere presentata
alla presidenza dell'Ordine (art. 6), redatta in carta da bollo da L. 100
[26] e munita dei seguenti documenti (art. 3 legge):
a) certificato, di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana, o il certificato
dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia
[27];
c) certificato di residenza;
d) certificato generale del casellario giudiziale di data non
anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;
e) certificato di aver conseguito l'approvazione nell'esame
di Stato [28], ai sensi dell'art. 4, prima parte, del presente regolamento e
salve le disposizioni del successivo articolo 60;
f) dichiarazione di non essere iscritto né di aver domandato
l'iscrizione in altro albo d'ingegnere o di architetto.
Non può essere iscritto nell'albo, chi, per qualsiasi
titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in
alcuna delle condanne di cui all'art. 28, prima parte della legge 8 giugno
1874 n. 1938 [29], sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore, salvo
che sia intervenuta la riabilitazione a termini del Codice di procedura
penale.
[30]
Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non
possono essere iscritti negli albi professionali e, se iscritti, debbono
essere cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i
procedimenti disciplinari (art. 43 e seg.).
[31]
Non possono essere iscritti nell'albo, e qualora vi siano iscritti
devono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività in
contraddizione con gli interessi della Nazione.
Art. 8
Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il
Consiglio dell'Ordine deve deliberare sulla domanda di iscrizione nell'albo
(art. 6, 7).
La deliberazione deve essere motivata e presa a maggioranza
assoluta di voti dei presenti, in seguito a relazione di un consigliere
all'uopo delegato dal presidente (art. 9, 10)
[32].
Art. 9
La deliberazione di cui all'art. 8 è notificata all'interessato
nel termine di cinque giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno. Nello, stesso termine ne è data comunicazione con lettera ufficiale
al Procuratore della Repubblica
[33].
Art. 10
Contro la deliberazione del Consiglio dell'Ordine (art. 9),
l'interessato ha diritto di ricorrere al Consiglio Nazionale entro un mese
dalla notificazione (art. 14)
[34].
Entro il medesimo termine può ricorrere anche il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale, qualora ritenga che la deliberazione sia
contraria a disposizioni legislative o regolamentari
[35].
Art. 11, 12, 13 ...
[36]
Art. 14
[37]
E' istituito in Roma, presso il Ministero di Grazia e Giustizia,
il Consiglio Nazionale rispettivamente degli ingegneri e degli architetti.
I Consigli nazionali sono formati ciascuno di undici
componenti eletti dai Consigli degli Ordini della rispettiva professione.
[38]
Nelle elezioni dei Consigli nazionali s'intende eletto il
candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio
dell'Ordine spetta un voto per ogni cento iscritti e frazione di cento fino a
duecento iscritti, un voto per ogni cento iscritti fino a seicento iscritti,
ed un voto ogni trecento iscritti dai seicento iscritti ed oltre.
In caso di parità di voti è preferito il candidato più
anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità
di iscrizione, il maggiore di età.
Ogni Consiglio dell'Ordine comunica il risultato della
votazione ad una Commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e
composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di
legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la
pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.
I Consigli degli ordini devono essere convocati per le
elezioni nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade il Consiglio
Nazionale.
Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio
dell'Ordine e del Consiglio nazionale.
In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi
all'elezione si presume la rinunzia all'ufficio di componente del Consiglio
dell'Ordine.
I componenti del Consiglio nazionale restano in carica tre
anni.
I componenti dei Consigli nazionali eleggono nel proprio seno
il presidente, il vicepresidente ed il segretario.
I Consigli predetti esercitano le attribuzioni stabilite
dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti
di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla
loro interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministro per la grazia e
giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi
annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento.
I componenti dei Consigli nazionali devono essere iscritti
nell'albo. Essi possono essere rieletti.
Fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale, rimane
in carica il Consiglio uscente.
Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o
che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi
consecutivi si procede mediante elezioni suppletive, che svolgono nei Consigli
degli Ordini che non hanno alcun componente nel Consiglio Nazionale stesso.
Il Componente eletto a norma del comma precedente rimane in
carica fino alla scadenza del Consiglio nazionale.
Per la validità delle sedute del Consiglio nazionale occorre
la presenza della maggioranza dei componenti.
In caso di assenza del presidente e del vicepresidente del
Consiglio nazionale ne esercita le funzioni il Consigliere più anziano per
iscrizione nell'albo.
Art. 15
[Adempiono alle mansioni di Segreteria della Commissione
Centrale magistrati trattenuti nel Ministero della Giustizia, nonché
funzionari del Ministero dei Lavori Pubblici, nominati dai rispettivi
ministri]
[39].
Art. 16 ...
[40]
Art. 17
Contro la deliberazione del Consiglio nazionale non è dato
alcun mezzo di impugnazione né in via amministrativa ne in via giudiziaria,
salvo il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione della
repubblica, nei casi di incompetenza o eccesso di potere
[41].
Art. 18
Le spese per il funzionamento del Consiglio nazionale sono
proporzionalmente sostenute da tutti gli ordini professionali in ragione del
numero degli iscritti.
L'ammontare delle spese viene determinato dal Consiglio
nazionale, il quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari Consigli
dell'Ordine, a norma del comma precedente, e detta le modalità per il
versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell'Ordine.
I Consigli dell'Ordine possono stabilire nei propri
regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli
iscritti per le spese di cui al presente articolo
[42].
Art. 19
Il Consiglio nazionale stabilirà con il proprio regolamento
interno
[43]
le norme per il procedimento, relativo ai ricorsi proposti dinanzi
ad esso e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo e contabile.
Art. 20
La cancellazione dall'albo oltre che a seguito di giudizio
disciplinare a norma dell'art. 37, n. 2, del presente regolamento, è
pronunziata, dal Consiglio dell'Ordine, di ufficio o su richiesta del Pubblico
Ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei
diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che
costituisce impedimento alla iscrizione (art. 43 e seg.)
[44].
Art. 21
Nel caso di cancellazione, sarà data comunicazione del
provvedimento all'interessato, il quale ha facoltà di reclamare al Consiglio
nazionale, in conformità del precedente articolo 10.
Cessate le cause che hanno motivato la cancellazione
dall'albo, l'interessato può fare domanda per esservi riammesso. Ove questa
non sia accolta, egli potrà presentare ricorso in conformità del suindicato
articolo 10
[45].
Art. 22
Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni
individuali, a norma degli articoli precedenti, il Consiglio dell'Ordine, nel
mese di gennaio di ogni anno, provvederà alla revisione dell'albo, portandovi
le varianti che fossero necessarie. I provvedimenti adottati saranno
comunicati agli interessati, i quali, avranno diritto di reclamo in
conformità del precedente articolo 10
[46].
Art. 23
L'albo, stampato a cura e spese dell'Ordine è inviato alla
Corte di Appello, ai Tribunali, alle Preture, alla Prefettura ed alle Camere
di Commercio, aventi sede nel distretto dell'Ordine. Sarà pure rimesso ai
ministeri di Grazia e Giustizia, dell'Interno, dei Lavori Pubblici e
dell'Istruzione, nonché al Consiglio nazionale ed agli altri Consigli dell'Ordine.
Potrà inoltre essere trasmesso a quegli Enti pubblici e
privati che il Consiglio reputerà opportuno e, dietro pagamento, dovrà
esserne rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta.
Agli uffici ed Enti cui deve essere obbligatoriamente
trasmesso l'albo, a termini del presente articolo, saranno pure comunicati i
provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione
dall'albo.
Art. 24
Non si può far parte che di un solo Ordine di ingegneri o di
architetti.
Chi si trova iscritto nell'Ordine di una provincia, può
chiedere il trasferimento della iscrizione in quello di un'altra, presentando
domanda corredata dai documenti stabiliti dall'art. 7 e da un certificato
rilasciato dal presidente dell'Ordine al quale il richiedente appartiene, da
cui risulti:
a) la data e le altre indicazioni della prima iscrizione;
b) che l'istante è in regola col pagamento del contributo
di cui all'art. 37 ed, eventualmente, di quello stabilito a norma dell'art.
18.
Avvenuta la iscrizione nell'Albo del nuovo Ordine, il
presidente di questo ne darà avviso al presidente dell'altro onde provveda
alla cancellazione.
Art. 25
Il Consiglio dell'Ordine rilascia ad ogni iscritto apposita
attestazione.
L'iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio
della Repubblica e delle Colonie.
Capo II- Dell'Ordine e del Consiglio dell'Ordine
[47]
Sezione 1 - Dell'Ordine
Art. 26
La convocazione dell'Ordine in adunanza generale, salvo per
quanto riguarda l'elezione del Consiglio dell'Ordine
[48], è indetta dà presidente del Consiglio dell'Ordine, mediante
partecipazione a ciascun iscritto, con lettera raccomandata, della prima ed
eventuale seconda convocazione. L'avviso conterrà l'ordine del giorno
dell'adunanza.
La validità delle adunanze, è data, in prima convocazione
dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; la seconda
convocazione non potrà aver luogo prima del giorno successivo alla prima e
sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti.
Art. 27
Le adunanze generali sano ordinarie e straordinarie.
Le adunanze ordinarie
[49]
provvederanno all'elezione da membri del Consiglio, all'elezione,
quando del caso, dei designati per il Consiglio nazionale ed all'approvazione
del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno
venturo.
Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati
nell'ordine del giorno.
Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine di cui convoca
e presiede l'assemblea
[50]. Il presidente deve in ogni modo convocare l'assemblea quando ne
viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un
quarto del numero degli iscritti
[51], che ne abbiano fatto richiesta scritta motivata.
Le adunanze saranno convocate con le modalità indicate
nell'articolo precedente salvo per quanto riguarda le adunanze per l'elezione
del Consiglio
[52].
Art. 28
In caso di assenza del presidente del Consiglio, ne esercita
le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo
[53].
Le funzioni di segretario sono adempiute dal segretario del
Consiglio dell'Ordine o, in sua assenza, dal più giovane tra i consiglieri
presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti
dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
Ogni votazione è palese, salvo che l'assemblea, su
proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi che abbia
luogo per scrutinio segreto e salve le disposizioni dell'art. 30.
Sezione II - Del Consiglio Dell'Ordine
Art. 29
Ciascun Ordine degli ingegneri e ciascun Ordine degli
architetti è retto dal Consiglio
[54].
Art. 30
I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli
iscritti nell'Albo, a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di
schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da
eleggersi
[55].
Tutti gli iscritti nell'albo possono essere eletti a far
parte del Consiglio.
[56]
L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei
quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione nei
quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si
effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti
gli iscritti.
Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento può tenere
luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata
almeno, in un giornale per due volte consecutive.
L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono
l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza stessa in prima convocazione ed,
occorrendo, in seconda nonché il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale
votazione di ballottaggio.
L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene una
metà almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver luogo
almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti
medesimi.
Art. 31
Il Consiglio è formato: di cinque componenti se gli iscritti
nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non i
cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di
quindici, se superano i millecinquecento
[57].
Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la
presenza della maggioranza dei componenti
[58]
.
Art. 32
I membri del Consiglio devono essere iscritti nell'albo
[59], e durano in carica due anni. Essi sono rieleggibili.
Fino all'insediamento del nuovo Consiglio, rimane in carica
il Consiglio uscente.
Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o
che rimangano assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi
consecutivi si procede mediante elezione suppletive.
Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in
carica fino alla scadenza del Consiglio
[60].
Art. 33
[61]
Nell'assemblea per l'elezione del Consiglio, un'ora dopo terminato
il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non
risposero alla prima, affinché diano il loro voto. Eseguita questa
operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due
scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente
allo scrutinio.
Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la
maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata
l'assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno
conseguito tale maggioranza.
In caso di parità di voti è preferito il candidato più
anziano per l'iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità
di iscrizione, il maggiore di età.
Art. 34
Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista
iscritto nell'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale entro dieci
giorni dalla proclamazione
[62].
Il ricorso non ha in alcun caso effetto sospensivo
[63].
Art. 35
Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un
segretario ed un tesoriere
[64].
Art. 36
Il Consiglio si aduna ogni volta che il presidente lo ritenga
opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio.
Art. 37
Il Consiglio dell'Ordine oltre alle funzioni attribuitegli
dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari
(art. 5 legge)
[65]:
1) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti
affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;
2) prende i provvedimenti disciplinari;
3) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di
ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione,
presentando, ove occorra, denunzia all'autorità giudiziaria;
4) determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni
iscritto per il funzionamento dell'Ordine, ed, eventualmente, per il
funzionamento del Consiglio nazionale (articoli 14, 18), nonché le modalità
del pagamento del contributo (articolo 50);
5) compila ogni triennio la tariffa professionale
[66], la quale, in mancanza di speciali accordi, s'intende accettata
dalle parti ed ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti nell'Ordine;
6) dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche
amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di
architetto.
Art. 38
[67]
Il presidente del Consiglio dell'Ordine rappresenta legalmente
l'Ordine ed il Consiglio stesso.
In caso di assenza del presidente
[68], il consigliere più anziano ne fa le veci.
Art. 39
Il segretario riceve le domande d'iscrizione nell'albo
(articolo 7), annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai
richiedenti; stende le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai
giudici disciplinari che saranno compilate dai relatori; tiene i registri
prescritti dal Consiglio, cura la corrispondenza; autentica le copie delle
deliberazioni dell'Ordine e del Consiglio; ha in consegna l'archivio e la
biblioteca.
In mancanza del segretario, il consigliere meno anziano ne fa
le veci.
Art. 40
Il tesoriere economo, è responsabile dei fondi e degli altri
titoli di valore di proprietà dell'Ordine; riscuote il contributo; paga i
mandati firmati dal presidente e controfirmati dal segretario.
Deve tenere i seguenti registri:
a) registro a madre e figlia per le somme riscosse;
b) registro contabile di entrata e di uscita;
c) registro dei mandati di pagamento;
d) inventario del patrimonio dell'Ordine.
In caso di bisogno improrogabile, il presidente designa un
consigliere per sostituire il tesoriere - economo.
Art. 41 ...
[69]
Art. 42
Il Consiglio dell'Ordine può disciplinare con regolamenti
interni l'esercizio delle sue attribuzioni.
Capo III - Dei Giudizi Disciplinari
Art. 43
Il Consiglio dell'Ordine è chiamato a reprimere d'ufficio o
su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del Pubblico Ministero, gli abusi
e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro
professione.
Art. 44
Il presidente assumendo le informazioni che stimerà
opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione. Udito
l'incolpato, su rapporto del presidente, il Consiglio decide se vi sia motivo
a giudizio disciplinare.
In caso affermativo, il presidente nomina il relatore e, a
mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire dinanzi al
Consiglio dell'Ordine in un termine non minore di giorni quindici per essere
sentito e per presentare eventualmente documenti e suo discarico.
Nel giorno indicato ha luogo la discussione in seguito alla
quale, uditi il relatore e l'incolpato, il Consiglio prende le sue
deliberazioni.
Ove l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo
impedimento, si procederà in sua assenza.
Art. 45
Le pene disciplinari, che il Consiglio può pronunziare
contro gli iscritti nell'albo, sono:
1 ) l'avvertimento;
2) la censura;
3) la sospensione dall'esercizio della professione per un
tempo non maggiore di sei mesi;
4) la cancellazione dall'albo.
L'avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le
mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi.
Esso è dato con lettera del presidente per delega del
Consiglio.
La censura è una dichiarazione formale delle mancanze
commesse e del biasimo incorso.
La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono
notificate al colpevo1e per mezzo di ufficiale giudiziario.
Art. 46
Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il
Consiglio, a secondo delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo
o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato
rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.
Qualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione
nell'albo giusta l'art. 7 del presente regolamento in relazione all'art. 28,
parte prima, della legge 8 giugno 1874 n. 1938
[70], è sempre ordinata la cancellazione dall'albo a norma del
precedente art. 20.
Art. 47
Chi sia stato cancellato dall'albo, in seguito a giudizio
disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:
a) nel caso preveduto dall'art. 46, quando abbia ottenuta la
riabilitazione giusta le norme del Codice di procedura penale;
b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla
cancellazione dall'albo.
La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative
ed, ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'art.
10
[71].
Art. 48
Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in materia
disciplinare possono essere impugnate dall'incolpato e dal Procuratore della
Repubblica, in conformità dell'art. 10 del presente regolamento
[72].
Art. 49
L'incolpato, che sia membro del Consiglio dell'Ordine, è
soggetto alla giurisdizione disciplinare del Consiglio dell'Ordine
viciniore, da determinarsi, in caso di contestazione, da primo presidente
della Corte di Appello.
Contro la deliberazione del Consiglio dell'Ordine è ammesso
ricorso al Consiglio nazionale in conformità dell'articolo 10
[73].
Art. 50
Il rifiuto del pagamento del contributo di cui all'art. 37
ad, eventualmente, all'art. 18, dà luogo a giudizio disciplinare.
[74]
Il contributi previsti a favore dei Consigli degli Ordini debbono
essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.
Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi
dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare
(art. 43 e seg.).
La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di
tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio, quando
l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute.
Capo IV - Dell'oggetto e Dei limiti della Professione di Ingegnere
e di Architetto
Art. 51
Sono di spettanza della professione di ingegnere il progetto,
la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i
materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per
le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di
deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed
agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica,
i rilievi geometrici e le operazioni di estimo
[75].
Art. 52
Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto
di quella di Architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi
geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.
Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante
carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati
dalla legge 20 giugno 1909, n. 364
[76], per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della
professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto
dall'architetto quanto dall'ingegnere
[77].
Art. 53
Le disposizioni dei precedenti articoli 51 e 52 valgono ai
fini della delimitazione delle professioni d'ingegnere e di architetto e non
pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività professionale di
determinate categorie di tecnici specializzati, né le disposizioni che
saranno date coi regolamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della legge
24 giugno 1923, numero 1395.
Art. 54
[78]
Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea di ingegnere
presso gli Istituti d'istruzione superiore indicati nell'art. 1 della legge 24
giugno 1923, n. 1395, entro il 31 dicembre 1924, ovvero, lo conseguiranno
entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 dal R.
Decreto 31 dicembre 1923, n. 2909
[79], sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art.
52 del presente regolamento.
Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea di
ingegnere architetto presso gli Istituti d'istruzione superiore indicati
nell'art. 1 della legge entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno
entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R.D. 31
dicembre 1923, n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate
nell'art. 51 del presente regolamento, eccettuate le applicazioni industriali.
La presente disposizione è applicabile anche a coloro che
abbiano conseguito il diploma di architetto civile nei termini suddetti, ad
eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica,
nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e
alle opere idrauliche.
Art. 55
Sono escluse dalle disposizioni del presente capo le opere di
rilevante importanza che siano assegnate in seguito a pubblico concorso. Per
le opere di rilevante importanza, anche quando siano assegnate in seguito a
pubblico concorso, è sempre necessario che la parte amica venga eseguita
sotto la direzione e responsabilità di persone abilitate all'esercizio
della professione di ingegnere ovvero della professione di architetto purché
si tratti delle opere contemplate dall'art. 52.
Art. 56
Le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della legge 24
giugno 1923, n. 1395, possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo
soltanto quando si verifichi una delle seguenti circostanze:
a) che si tratti di casi di speciale importanza i quali
richiedano l'opera di un luminare della scienza o di un tecnico di fama
singolare, non iscritto nell'albo;
b) che si tratti di semplici applicazioni della tecnica, non
richiedenti speciale preparazione scientifica o che non vi siano nelle
località professionisti iscritti nell'albo ai quali affidare la perizia o
l'incarico.
Capo V - Disposizioni generali
Art. 57
Gli Ordini degli ingegneri e degli architetti ed i rispettivi
Consigli sono posti sotto l'alta vigilanza del Ministero di Grazia, e
Giustizia il quale la esercita direttamente ovvero per il tramite dei
procuratori generali presso la Corte di Appello e dei procuratori della
Repubblica.
Il Ministro per la grazia e giustizia vigila alla esatta
osservanza delle norme legislative e regolamentari ed all'uopo può fare,
direttamente ovvero a mezzo dei suddetti magistrati, le opportune richieste ai
singoli, Ordini ed ai rispettivi Consigli.
[80]
Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di
funzionare regolarmente.
In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono
affidate ad un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio,
che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento dei precedente.
Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario
sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il
parere del Consiglio nazionale.
Il commissario ha facoltà di nominare un comitato al non
meno di due e di non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti
nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.
Le disposizioni circa la nomina del commissario e del
comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto
alla elezione del Consiglio.
Art. 58
Quando nel presente regolamento si fa menzione di una
autorità giudiziaria, s'intende quella che ha giurisdizione nel capoluogo
dell'Ordine
[81].
Capo VI - Disposizioni di coordinamento e transitorie
Art. 59 ...
[82]
Art. 60
I diplomi menzionati nell'art. 1 della legge 24 giugno 1923,
n. 1395, costituiscono, agli effetti dell'iscrizione, il titolo di cui
all'art. 7, lettera e) per coloro che li hanno conseguiti entro il 31 dicembre
1924, a termini dell'art 31 del R. Decreto Legge 25 settembre 1924, n. 1585
[83], ovvero li conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le
norme stabilite dall'art. 6 del R. Decreto 31 dicembre 1923, n. 2909
[84].
Art. 61
Il grado accademico di ingegnere o di architetto, conferito
prima della pubblicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395,
indipendentemente da ogni esame, in seguito a giudizio tecnico su
pubblicazioni o su lavori è considerato equipollente, agli effetti della
legge predetta e del presente regolamento, al grado conferito da uno degli
istituti indicati nell'art. 1 della legge medesima, in base agli esami
stabiliti dalle norme sull'istruzione superiore.
Art. 62
Gli ingegneri ed architetti che siano impiegati di una
pubblica amministrazione dello Stato, delle province o dei comuni, e che si
trovino iscritti nell'albo degli ingegneri e degli architetti, sono soggetti
alla disciplina dell'ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio della
libera professione.
I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la
libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi,
regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati.
Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso
necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti
dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui il funzionamento dipende.
E' riservata alle singole amministrazioni dello Stato la
facoltà di liquidare ai propri funzionari i corrispettivi per le prestazioni
compiute per enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse.
Tali corrispettivi saranno fissati sulla tese delle tariffe
per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo né
superiore alla metà salvo disposizioni speciali in contrario. La riduzione
non avrà luogo nel caso che la prestazione sia compiuta insieme con liberi
professionisti, quali componenti di una Commissione.
Art. 63
Per i funzionari delle pubbliche amministrazioni la
iscrizione nell'Albo non può costituire titolo per quanto concerne la loro
carriera.
Art. 64, 65, 61 67, 68, 69, 70, 71 ...
[85]
Art. 72
I diplomati ingegneri ed architetti degli antichi Stati
italiani godono degli stessi diritti stabiliti dall'art. 1 della legge 24
giugno 1923, n. 1395, per coloro che sono stati diplomati nel Regno.
Art. 73
[86]
Il titolo di ingegnere, e, rispettivamente quello di architetto,
spetta esclusivamente a coloro che appartengono ai territori annessi al Regno
con leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, abbiano
acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione VI parte III del
trattato di San Gennaro, dell'art. 7, n. 2, del trattata di Rapallo, del R.
Decreto 30 dicembre 1920, n. 1890 e del Regio Decreto Legge 29 gennaio 1922,
n. 43, e inoltre fossero in possesso, alla data dell'annessione di detti
territori, di uno dei seguenti titoli:
a) titolo di ingegnere civile autorizzato;
b) attestato del secondo esame di Stato conseguito in un
politecnico della cessata monarchia austro - ungarica di Agronomia di Vienna o
delle scuole superiori montanistiche;
c) l'assolutoria conseguita nelle stesse scuole superiori di
cui al comma b) prima del 1885;
d) il diploma di laurea d'Ingegnere conseguito in
politecnico e scuole tecniche superiori non austriache equiparate al secondo
esame di Stato dall'ordinata ministeriale 27 dicembre 1893, Bollettino leggi
imperiali n. 197;
e) i diplomi conseguiti in altri Stati presso istituti non
compresi nella predetta ordinanza e là riconosciuti validi ed equipollenti in
casi individuali dalle autorità ministeriali austriache.
Nessun altro titolo può ritenersi equipollente a quelli
sopra indicati, anche se conferito in base alla ordinanza 14 marzo 1917 B.L.I.
n. 130 della cessata monarchia austro ungarica
[87].
Art. 74
[88]
Gli albi degli ingegneri ed architetti dei territori indicati nel
precedente art. 73 comprenderanno uno speciale elenco supplementare e
transitorio, nel quale saranno iscritti i geometri civili autorizzati delle
nuove province, i quali comprovino di avere superato l'esame della sezione
geodetica di una scuola politecnica della cessata monarchia austro - ungarica
prima del 31 dicembre 1913 e di possedere, alla data del 24 giugno 1923,
l'autorizzazione, di cui alla ordinanza 7 maggio 1913 B.L.I. n. 77.
Gli interessati, entro il termine perentorio di mesi tre
dalla pubblicazione del presente regolamento dovranno presentare domanda a
norma degli articoli 59 e 65.
Coloro che sono compresi nell'elenco di cui sopra, pur
conservando il titolo di geometra civile, hanno gli stessi diritti degli
ingegneri iscritti negli albi, ad eccezione di quanto riguarda l'esercizio
professionale, il quale ha per oggetto le mansioni di spettanza del perito
agrimensore (geometra) nonché, a mente del $ 5 della predetta ordinanza 7
maggio 1913, la esecuzione di progetti e misurazioni planimetriche e
altimetriche di ogni specie nel campo geodetico ed, in particolare, la
compilazione di piani di situazione e di livello, di piani di divisione di
terreni, di piani di commassazione e arrotondamento; le demarcazioni di
confini, regolazioni di confini e altimetrie, la compilazione e l'esecuzione
di tutti i lavori cartografici e fotogrammetrici, la revisione dei piani e dei
calcoli geometrici e geodedici ed il rilascio di autenticazioni su quanto
sopra.
Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sui Consigli Nazionali
D.L.Lt. 23 novembte 1944, n. 382 - Norme sui Consigli
degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali
[89]
Capo I - Del Consiglio degli Ordini e Collegi Professionali
Art. 1
Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle
disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di
professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di
ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono
devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'Ordine o Collegio, a
termini dell'art. I del R. Decreto - Legge 24 gennaio 1924, n. 103. Il
Consiglio, è formato di cinque componenti se gli iscritti nell'albo non
superano i cento; di sette se superano i cento e non i cinquecento; di nove se
superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici se superano i
millecinquecento.
Art. 2
I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli
iscritti nell'albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede
contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi.
Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un
segretario ed un tesoriere. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine o
Collegio di cui convoca e presiede l'Assemble. Il Presidente deve in ogni
modo convocare l'assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei
componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti.
I componenti del Consiglio restano in carica due anni.
Art. 3
L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere
convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La
convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni
prima a tutti gli iscritti.
Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può
tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione
pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.
L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono
l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e
l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda,
nonché il luogo e l'ora per la eventuale votazione di ballottaggio.
L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene
una metà almeno degli iscritti, ad in seconda convocazione, che deve aver
luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli
iscritti medesimi.
Art. 4
Nell'assemblea per l'elezione del Consiglio, un'ora dopo
terminato il primo appello si procede ad una seconda chiamata di quelli che
non risposero alla prima, affinché diano il loro voto. Eseguita questa
operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due
scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente
allo scrutinio.
Compiuto lo scrutino, ne proclama il risultato e ne dà
subito comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia.
Art. 5
Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la
maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata
l'assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno
conseguito tale maggioranza.
Art. 6
Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista
iscritto nell'Albo può proporre reclamo alla Commissione centrale entro
dieci giorni dalla proclamazione.
Art. 7
Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni
spettanti all'Ordine o Collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il
conto consuntivo ed il bilancio preventivo.
Il Consiglio può entro i limiti strettamente necessari a
coprire le spese dell'Ordine o Collegio, stabilire una tassa annuale, una
tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione
nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per
la liquidazione degli onorari.
Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono
contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento,
oltre quelli previsti da questo decreto, può esce imposto o riscosso per
l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo.
Art. 8
Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di
funzionare regolarmente.
In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono
affidate ad un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio,
che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.
Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario
sono disposti con decreto del Ministero per la grata e giustizia, sentito il
parere della Commissione centrale.
Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non
meno di due e di non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti
nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.
Art. 9
Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la
nomina del commissario e del comitato si applicano anche quando per qualsiasi
motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio.
Capo II - Delle Commissioni Centrali
Art. 10
Le Commissioni centrali per le professioni indicate
dall'articolo 1 sono costituite presso il Ministero di grazia e giustizia e
sono formate di undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva
professione.
La Commissione centrale è formata di un numero di componenti
pari a quello dei Consigli quando il numero dei Consigli stessi è inferiore a
undici.
Art. 11
Nelle elezioni prevedute dal presente capo s'intende eletto
il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio
spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento
iscritti, un voto per ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti ed un
voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.
In caso di parità di voti si applica la disposizione
dell'articolo 5, comma secondo.
Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione ad una
Commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di
cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di legge,
accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione
con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.
Art. 12
Quando gli iscritti appartengono ad unico albo con carattere
nazionale la Commissione centrale è eletta dall'assemblea ed è formata di
nove componenti.
Per la elezione si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni relative alla elezione del Consiglio.
Art. 13
1 Consigli devono, essere convocati per le elezioni nei
quindici giorni precedenti a quello in cui scade la Commissione centrale.
In mancanza di opzione nel dieci giorni successivi
all'elezione si presume la rinunzia all'ufficio di componente del Consiglio.
I componenti delle Commissioni centrali restano in carica tre
anni.
Art. 14
I componenti delle Commissioni centrali eleggono nel proprio
seno il presidente, il vice presidente ed il segretario.
Le Commissioni predette esercitano le attribuzioni stabilite
dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere su progetti di
legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro
interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministro per la grazia e
giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi
annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento.
Capo III - Disposizioni comuni
Art. 15
I componenti del Consiglio o della Commissione centrale
devono essere iscritti nell'albo. Essi possono essere rieletti.
Fino all'insediamento del nuovo Consiglio o della nuova
Commissione, rimane in carica il Consiglio o la Commissione uscente.
Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o
che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi
consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti la
Commissione centrale si svolgono nei Consigli che non hanno alcun componente
nella Commissione stessa.
Il Componente eletto a norma del comma precedente rimane in
carica fino alla scadenza del Consiglio o della Commissione centrale.
Art. 16
Per la validità delle sedute del Consiglio o della
Commissione centrale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
In caso di assenza del presidente del Consiglio, del
presidente e del vicepresidente della Commissione centrale, ne esercita le
funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo.
Art. 17
Per l'adempimento delle funzioni indicate nell'articolo 1 si
osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e la
Commissione centrale esercitano le altre funzioni prevedute dai predetti
ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di
questo decreto.
Regolamento di procedura per la trattazione dei ricorsi
dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Il guardiasigilli - Ministro per la Grazia e Giustizia
Visto l'art. 19 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, e 2537
che approva il regolamento per la professione di ingegnere.
Decreta:
E' approvato il regolamento contenente le norme di procedura
per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli ingegneri
deliberato dal Consiglio medesimo nella seduta del 6 aprile 1948 allegato al
presene decreto e vistato, d'ordine Nostro, dal direttore generali degli
Affari Civili e delle libere professioni.
Il regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Roma, addì 1 ottobre 1948.
Il Ministro: Grassi
Regolamento per la trattazione dei Ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale
degli Ingegneri
Art. 1
Le impugnazioni dinanzi al Consiglio nazionale degli
ingegneri si propongono entro il termine di trenta giorni con ricorso redatto
su carta bollata da L. 45
[90].
Se il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero è redatto,
su carta non bollata.
Art. 2
Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere
corredato:
a) della copia autentica della deliberazione impugnata;
b) dei documenti eventualmente necessari a comprovarne il
fondamento;
c) quando non sia proposto dal Pubblico Ministero, anche
della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della
somma di L. 800 (ottocento) stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 13
settembre 1946, n. 261.
Art. 3
Il ricorrente, che non sia il Pubblico Ministero, deve
indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali
comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio nazionale. In mancanza
di tale indicazione la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.
Art. 4
E' irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il
termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione che si
intende impugnare ovvero non sia corredato della ricevuta del versamento di
cui all'art. 2.
Art. 5
Il ricorso al Consiglio nazionale è presentato o notificato
nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine che ha annesso la deliberazione che
si intende impugnare.
Se il ricoprente è il professionista deve presentare anche
due copie in carta libera del ricorso.
L'ufficio del Consiglio dell'Ordine annota a margine del
ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata,
copia del ricorso stesso al Procuratore della Repubblica -nella cui
giurisdizione ha sede il Consiglio, se ricorrente è il professionista, o al
professionista, se ricorrente è il Procuratore della Repubblica.
Il ricorso, e gli atti chi procedimento, rimangono depositati
nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine per trenta giorni successivi alla
scadenza del termine stabilito per ricorrere.
Fino a quando gli atti rimangono depositati, il Procuratore
della Repubblica e l'interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni
ed esibite documenti.
Il ricorso con la prova, della comunicazione di cui al terzo
comma del presente articolo nonché le deduzioni e i documenti di cui al comma
precedente unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal consiglio
dell'Ordine al Consiglio nazionale.
Il Consiglio dell'Ordine, altre al fascicolo degli atti del
ricorso, trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della
deliberazione impugnata in fascicolo separato.
Art. 6
Presso il Consiglio nazionale gli interessati possono
prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie, fino a quando
non si sia provveduto alla nomina del relatore.
Art. 7
Il presidente del Consiglio nazionale nomina il relatore e
stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.
Il presidente prima della nomina del relatore, può disporre
indagini, salva in ogni caso la facoltà concessa al Consiglio nazionale
dall'art. 8. Può anche informare il professionista, che ne abbia fatta
richiesta, della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al
Consiglio per essere inteso personalmente.
Art. 8
Le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche e le
decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.
Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che
l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti il presidente
comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera
raccomandata fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro
il termine stabilito la decisione è presa in base agli atti che già sono in
possesso del Consiglio nazionale.
Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei
consiglieri e vota per ultimo.
Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e, in
caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Art. 9
La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano. Essa
deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi
sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno
in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.
Art. 10
La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito
dell'originale nella segreteria.
La segreteria provvede alla comunicazione di copia della
decisione, a mezzo lettera raccomandata, al professionista e al Procuratore
della Repubblica. Trasmette inoltre copia della decisione medesima al
Consiglio.
Art. 11
Il segretario redige processo verbale delle sedute.
Il processo verbale deve contenere:
a) il giorno. il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;
b) il nome del presidente, dei membri e del segretario
intervenuti;
c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;
d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso;
e) le firme del presidente e del segretario.
Art. 12
In caso di impedimento o di assenza del segretario alla
seduta del Consiglio, il presidente ne affida temporaneamente le funzioni al
membro presente meno anziano di età.
Art. 13
E' in facoltà del presidente disporre, dietro richiesta, il
rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.
Art. 14
I ricorsi trasmessi al Consiglio nazionale anteriormente alla
pubblicazione del presente decreto devono essere inviati ai Consigli degli
Ordini le cui deliberazioni sono impugnate, perché provvedano alle formalità
di cui all'art. 5, entro 45 giorni dalla ricezione dei ricorsi informandone
il ricorrente.
Note
[1] Il R.D. 30 settembre 1938, n. 1652, prevede le seguenti lauree
in ingegneria: a) in ingegneria civile (sottosezioni: edile, idraulica,
trasporti); b) in ingegneria industriale (sottosezioni: meccanica,
elettrotecnica, chimica, aeronautica); c) in ingegneria navale e meccanica;
d) in ingegneria chimica; e) in ingegneria aeronautica; 1) in ingegneria
mineraria.
[2] Decreto precedente: Laurea in architettura.
[3] I titoli accademici conseguiti all'estero non hanno valore
legale in Italia, salvo il caso di legge speciale: circa il loro
riconoscimento, vedere gli articoli 147, 170, 171, 172, 332 del T.U. delle
leggi sull'istruzione superiore approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592.
Con legge speciale, e cioè con il R.D.L. 28 febbraio 1929,
n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1921 n. 1143,
venivano stabilite le norme per il riconoscimento dei diplomi di ingegnere
conseguiti all'estero anteriormente all'entrata in vigore della legge
professionale 24 giugno 1923, n. 1395.
Sulle relative domande, da presentarsi entro il termine
perentorio di un anno dalla pubblicazione del decreto, doveva pronunciarsi
un'apposita Commissione costituita presso il Ministero della P.I.
Le decisioni della Commissione favorevole costituivano
titolo per la iscrizione nell'albo ed attribuivano il diritto all'uso della
qualifica di ingegnere.
Il suddetto termine veniva poi prorogato, di sei mesi, col
R.D. L. 1 maggio 1930, n. 565, e di sei mesi, col R.D. 16 giugno 1938, n.
1242, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 165.
A norma dell'art. 330 del su citato R.D. 3 agosto 1933 n.
1592 compete la qualifica di «dottore in ingegneria» a coloro che,
anteriormente all'entrata in vigore dell'Ordinamento stabilito dal R.D. 30
settembre 1923, n. 2102, hanno conseguito il diploma di ingegnere; e la
qualifica di «dottore in architettura» a coloro che, anteriormente
all'entrata in vigore dell'Ordinamento stesso, hanno conseguito presso la
Regia scuola di architettura in Roma il diploma di architetto.
[4] Il testo originario del comma è il seguente: « E' istituito
l'Ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti nell'albo di ogni
provincia».
Si prevedeva cioè l'Ordine unico degli ingegneri e degli
architetti m ogni provincia; invece la disposizione è stata ora modificata,
distinguendosi l'Ordine degli ingegneri da quello degli architetti,
dall'art. 1 R.D. 27 ottobre 1927, n. 2145, il quale ha così stabilito:
«L'albo degli ingegneri è separato da quello degli
architetti».
Circa gli effetti della separazione, v. nota all'art. 54 del
regolamento professionale.
[5] Il detto art. 28 prevede la condanna ad una pena maggiore del
carcere, e cioè ad una pena superiore ai tre anni di reclusione, od a
quella dell'interdizione dall'esercizio della professione.
[6] Nell'albo degli ingegneri civili.
[7] Possono anche essere abilitati all'esercizio della professione
di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, qualora
dimostrino di possedere tutti i requisiti richiesti, a sensi degli arti. 180
e segg. del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31
agosto 1933, n. 1592, che riproducono le disposizioni particolari del R.D.
20 ottobre 1932, n. 1960, gli ufficiali generali e gli ufficiali superiore
dell'artiglieria e del genio militare, del genio navale e delle armi navali;
del genio aeronautico e dell'arma aeronautica; gli ufficiali ammiragli e gli
ufficiali superiori di vascello.
La legge 25 giugno 1940, n. 1066, prevede l'iscrizione negli
albi dei cittadini italiani residenti all'estero alla data del 1° gennaio
1939, che siano stati obbligati a rimpatriare a causa di contingenze
politiche straordinarie o che rimpatrieranno per le stesse cause o che
saranno richiamati in Italia attraverso la Commissione rimpatri
posteriormente alla emanazione della legge stessa ed abbiano esercitato
all'estero un'attività professionale.
Tale legge deve ritenersi tuttora in vigore, anche se non
appare ora più probabile che si verifichino le condizioni di fatto per la
sua ulteriore applicazione.
La legge 4 marzo 1952, n. 137, art. 28, prevede l'iscrizione
dei profughi negli albi professionali: detto art. 28 dispone:
«I profughi che intendano riprendere, in qualsiasi Comune
dove volessero a tal fine fissare la loro residenza, la stessa attività
artigiana, commerciale, industriale o professionale già esplicata nei
territori di provenienza, hanno diritto ad ottenere, da parte dell'Autorità
competente la concessione dell'autorizzazione della licenza di esercizio o
della iscrizione negli albi professionali, anche in deroga alle vigenti
disposizioni».
[8] L'art. 56 del regolamento 23 ottobre 1925, n. 2537, prevede il
conferimento di incarichi ai non iscritti nell'albo.
[9] (1) Così stabilito dall'art. 1, parte prima, del D.L.L. 23
novembre 1944, n. 382.
Con tale disposizione, si è ritornati, dopo la soppressione
dei sindacati professionali fascisti, al Consiglio dell'Ordine, il quale,
previsto originariamente dallo stesso articolo 5, era stato successivamente
sostituito da altri organi.
[10] Per le attribuzioni, vv. anche art. 37 del regolamento
professionale
[11] Così modificato dall'art. 7 D.L.L.t. 23 novembre 1944, n. 382.
Il testo originario del n. 2 è il seguente: «stabilisce il contributo
annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine;
amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio
preventivo e il conto consuntivo annuale».
[12] Gli articoli indicati della legge 1874 debbono in argomento ora
intendersi sostituiti dagli artt. 43 e 47 del regolamento professionale sui
giudizi disciplinari.
[13] Così stabilito dall'art. 4 del R.D. 27 ottobre 1927, n. 2145,
il quale però prevedeva le Giunte in luogo dei Consigli degli Ordini e la
Commissione centrale presso il Ministero dei Lavori Pubblici in luogo dei
Consigli nazionali.
Già l'art. 3 del R.D.L. 3 agosto 1930, n. 1296, aveva
ammesso il ricorso alla Commissione centrale contro i provvedimenti delle
Giunte nei casi di domande di iscrizione nell'albo degli ingegneri e in
quello degli architetti da parte di coloro che avevano il diploma di
ingegnere - architetto di cui è menzione nell'art. 54, comma 20, del
regolamento professionale.
Con le leggi successive, D.L.L.t. 23 novembre 1944, n. 382,
e D.L.Pr. 21 giugno 1941 n. 6, le Giunte sono state sostituite dai Consigli
degli Ordini e la detta Commissione centrale dalle Commissioni centrali
rispettivamente per gli ingegneri e per gli architetti presso il Ministero
di Grazia e Giustizia, le quali, poi sono state denominate Consiglio
nazionale degli ingegneri e Consiglio nazionale degli architetti.
Rientra nel sistema della legislazione professionale il
ricorso al Consiglio nazionale avverso le deliberazioni dei Consigli degli
Ordini e dei Collegi.
[14] L'art. 14 del regolamento professionale prevedeva la Commissione
centrale presso il Ministro di Lavori Pubblici; ora, modificato, prevede i
Consigli nazionali.
Il testo originario dell'art. 6 era il seguente: «Contro le
deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla mancata iscrizione
nell'albo è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria con le norme da
stabilirsi nel regolamento».
[15] Gli articoli 59, 65, 66 e 67 del regolamento professionale, che
richiamano il detto articolo 8, stabiliti per la prima attuazione della
legge, hanno esaurito la loro efficacia.
[16] Questo articolo non trova più applicazione: esso e gli articoli
59, 64, 65, comma 2°, 68 e 71 del regolamento professionale, che lo
richiamano, hanno esaurito la loro efficacia per scadenza del termine
stabilito. Il termine fu riaperto o prorogato più volte: con R.D. 11
novembre 1926, n. 2185; R.D.L. 6 febbraio 1927, n. 181; R.D.L. 8 maggio
耱927, n. 826, R.D.L. 5 gennaio 1928, n. 13; D.M. 12 aprile 1929; D.M. 20
ottobre 1929; R.D. 23 novembre 1931, n. 1594; R.D. 16 dicembre 1935, n.
2263; Legge 11 aprile 1938, n. 486.
[17] La legge 18 dicembre 1927, n. 2536, ha equiparato la pensione di
architettura presso il pensionato artistico di Roma, ottenuta mediante
concorso, alla licenza di professore di disegno architettonico al fine della
iscrizione come architetto, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 giugno
1923, n. 1395, purché il richiedente abbia esercitato lodevolmente per
cinque anni la professione di architetto.
Questo articolo come gli articoli 59, 69, 70 e 71 del
regolamento professionale, che lo richiamano, e la suddetta legge 18
dicembre 1927 hanno esaurito la loro efficacia per scadenza del termine
stabilito. Il termine fu riaperto e prorogato, con le leggi indicate nella
nota precedente e con la legge 9 maggio 1941, n. 506.
[18] L'articolo ha esaurito la sua efficacia.
[19] L'Ordine degli ingegneri e l'Ordine degli architetti sono stati
separati con l'art. 1 del R.D. 27 ottobre 1927, n. 2145. V. nota all'art.
2 della legge.
[20] Così stabilito dal R.D. 31 ottobre 1929, n. 2083. (Pubblicato
nella Gazz. Uff. del 16 dicembre 1929, n. 292).
[21] Così stabilito dall'art. 1 della legge 25 aprile 1938, n. 897.
[22]L'esame di Stato è ora previsto dal R.D. 31 agosto 1933, n.
1592; ne è stata disposta la sospensione con R.D.L. 27 gennaio 1944, n. 51.
[23] Deve intendersi albo degli ingegneri.
[24] Iscrizione di altre categorie di ufficiali: vedasi nota (3)
all'art. 3 della legge.
[25] V. nota 22 all'articolo precedente.
[26] Così stabilito dal D.Pr. 25 giugno 1953, n. 492. Per
l'iscrizione occorre anche che l'interessato alleghi alla domanda la
bolletta rilasciata dall'Ufficio del registro comprovante il versamento
della tassa di concessione governativa di L. 1.500, a termine del numero
d'ordine 202 del D.L. 20 maggio 1941 n 60 modificato quanto all'entità
della somma, dall'art. 2 della legge 14 marzo 1952, n. 128.
[27] Gli apolidi non possono essere iscritti negli albi. Della
condizione di reciprocità si occupa l'art. 7 della legge 28 aprile 1938, n.
897, il quale così dispone:
«Quando a norma dei vigenti ordinamenti professionali la
iscrizione di professionisti stranieri negli albi sia ammessa sotto la
condizione di reciprocità, la condizione stessa è comprovata mediante
attestazione insindacabile del Ministero degli Affari Esteri.
La precedente disposizione non si applica quando per la
iscrizione dello straniero nell'albo sia richiesta dal regolamento
professionale la esistenza di uno speciale accordo internazionale. Non si
applica neppure quando l'accordo internazionale, pur non essendo preveduto
dal regolamento professionale, ammette tuttavia la predetta iscrizione».
[28] Esame di Stato: vedere nota 22 all'art. 4.
[29] V. nota (1) all'art. 3 della legge: condanna superiore ai tre
anni di reclusione o all'interdizione dall'esercizio della professione.
[30]Così stabilito dall'art. 2 della legge 25 aprile 1938, n. 897.
Questa disposizione implica una valutazione della condotta
del richiedente da parte dell'organo giudicante, mentre con la disposizione
del comma precedente basta la condanna ivi prevista per negare senz'altro
l'iscrizione.
[31] Così stabilito dall'art. 3, comma secondo, del R.D. 27 ottobre
1927, n. 2145.
[32] Le sedute del Consiglio dell'ordine sono valide con la presenza
della maggioranza dei componenti. V. art. 31.
[33] Il termine non è perentorio.
Le firme sui certificati di iscrizione nell'albo sono
legalizzate dal Procuratore della Repubblica: legge 3 dicembre 1942, n.
1700; contenente norme sulla legalizzazione di firme.
[34] Questo articolo prevedeva nel suo testo originario il ricorso
alla assemblea generale, ma l'art. 4 R.D. 27 ottobre 1927, n. 2145
attribuisce la competenza alla Commissione Centrale poi denominata Consiglio
nazionale.
Al riguardo, v. note all'art. 6 della legge.
Il ricorso dev'essere accompagnato, a pena di
irricevibilità, dalla ricevuta del versamento presso un Ufficio del
registro della somma di L. 800, stabilita dall'art. 1 del D.L. 13
settembre 1946, n. 261.
[35] Circa il modo di presentare i ricorsi, vedasi il regolamento di
procedura di cui alla precedente nota.
[36] Questi articoli, che si occupano delle norme procedurali dinanzi
all'assemblea generale, in seguito all'attribuzione della competenza al
Consiglio nazionale di cui al precedente articolo, debbono intendersi
abrogati.
Il loro testo originario è il seguente:
Art. 11. - L'assemblea generale delibera sul ricorso in
seduta plenaria, che dovrà essere convocata straordinariamente dal
Consiglio dell'Ordine qualora non debba aver luogo, entro due mesi, dalla
presentazione del ricorso, la convocazione ordinaria dell'assemblea. In tal
caso questa decide sul ricorso in sede di convocazione ordinaria.
Art. 12. - La deliberazione è posa a maggioranza assoluta
di voti, osservate le disposizioni dell'art. 28.
Il ricorrente ha diritto di essere inteso personalmente ed
il presidente del Consiglio dell'Ordine ha egualmente diritto di esporre
oralmente le ragioni della deliberazione adottata.
Alle notifiche delle deliberazioni dell'assemblea generale
sarà provveduto nei modi e termini di cui all'art. 9.
Art. 13. - Contro la deliberazione dell'assemblea è ammesso
reclamo, tanto da parte del richiedente la iscrizione quanto, se del caso,
del Procuratore del Re, alla Commissione centrale di cui all'articolo
seguente.
[37] Così deve intendersi modificato in seguito alle disposizioni
dell'art. 10 e seg. del D.L.Lt. 23 novembre 1944, n. 382.
L'articolo nel suo testo originario prevedeva una
Commissione centrale presso il Ministero dei Lavori Pubblici, che fu poi
sostituita dal detto articolo 10 con le Commissioni centrali istituite
presso il Ministero di grazia e giustizia e formate diversamente. Queste
ultime Commissioni vennero poi dal D.L.Pr. 21 giugno 1946 denominate
Consigli nazionali.
[38] Così stabilito rispettivamente dagli articoli 11, 13, 14, 15,
16 del D.L.Lt. 23 novembre 1944, n. 382.
[39] Questo articolo è stato ulteriormente modificato nel senso che
è stato istituito con personale del Ministero di grazia e giustizia un
Ufficio di segreteria dei Consigli nazionali professionali diretto da un
magistrato (articolo 8 D.L.Pr. 28 maggio 1947, n. 597).
[40] Questo articolo deve ritenersi abrogato, come gli articoli 11,
12 e 13.
[41] Per l'art. 111 della Costituzione è anche ammesso ricorso in
Cassazione per violazione di legge.
[42] V. anche art. 5 legge e art. 37 reg. prof.
L'art. 14 del D.L.Lt. 23 novembre 1944, n. 382, riportato
nell'art. 14 del regolamento professionale, così dispone:
«I Consigli nazionali determinano inoltre la misura del
contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le
spese del proprio funzionamento».
Tale disposizione si concilia con quelle del testo, per cui,
tutto al più, fermi rimanendo il 1° e il 3° comma del medesimo, si
potrebbe così modificare il 2° comma.
I Consigli nazionali determinano la misura del contributo da
corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del
proprio funzionamento, e dettano le modalità per il versamento cui sono
tenuti i Consigli degli Ordini».
[43] V. regolamento interno.
[44] Condanna a pena superiore ai tre anni di reclusione o
all'interdizione dall'esercizio professionale. V. art. 3 legge e 7 reg.
prof.
[45] L'articolo parlava di reclamo «all'assemblea generale
dell'Ordine ed alla commissione centrale» e faceva richiamo, oltre che
all'art. 10, anche agli artt. 13 e 16, ma, come già rilevato nell'art. 10,
la competenza è stata modificata, e gli ultimi due articoli devono
ritenersi abrogati.
[46] Si faceva richiamo oltre che all'art. 10, anche agli artt. 13 e
16: al riguardo v. nota all'articolo precedente.
[47] A termine dell'art. 17 del D.L.Lt. 23 novembre 1944, n. 382,
le norme degli ordinamenti professionali continuano ad applicarsi in quanto
compatibili con le norme del decreto stesso.
Le norme di questo Capo, in parte sono rimaste abrogate in
seguito alla separazione dell'Ordine degli ingegneri da quello degli
architetti, in parte, e soprattutto quelle relative all'elezione del
Consiglio dell'Ordine sono state profondamente modificate dal suddetto
decreto.
Pertanto tutte le norme del Capo II che non hanno formato
oggetto di modificazioni del su indicato decreto e non sono incompatibili
con le disposizioni del decreto stesso, debbono ritenersi tuttora in vigore.
[48] L'articolo deve ritenersi in vigore per le ragioni indicate
nella nota al Capo II, ma non per quanto riguarda l'elezione del Consiglio
dell'Ordine, per cui la necessità di aggiungere il corsivo. Per l'elezione
del Consiglio dell'Ordine sono state espressamente previste norme
particolari dal D.D.Lt. 23 novembre 1944, n. 382, che sono riportate nella
Sezione II.
[49] Sono state omesse le parole che seguivano: «saranno convocate
nel termine stabilito dell'art. 30», perché salvo il termine stabilito per
la convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consigli dell'Ordine, il
D.L.Lt. 23 novembre 1944, n. 382, non ha stabilito altri termini per le
convocazioni delle adunanze generali.
[50] Tutte le assemblee: ordinarie e straordinarie.
[51] Così modificato dall'art. 2 comma, 2° del decreto su citato
n. 382. Il testo originario del 3° comma è il seguente: «Si metteranno
poi in discussione gli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno».
[52]V. nota all'articolo precedente.
[53] Così modificato dall'art. 16, comma 2° del D.L.Lt. 23 novembre
1944 n. 382, riportato a pag. 29.
Il testo originario del primo comma dell'articolo è il
seguente: «La presidenza delle adunanze sia ordinarie che straordinarie è
tenuta dal presidente del Consiglio dell'Ordine; in caso di assenza del
presidente e, dove esista, del vice - presidente, il consigliere più
anziano fra i presenti assume la presidenza».
Non è ora prevista la carica di vice - presidente.
La prima parte del comma è prevista dal precedente art. 27.
[54] Circa lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un
Commissario straordinario, v. art. 57.
[55]Così modificato dall'art. 2, primo comma, del D.L.Lt. 23
novembre 1944, n. 382, riportato a pag. 69.
il testo originario è il seguente:
«I Componenti del Consiglio dell'Ordine sono eletti dagli
iscritti nell'albo, convocati in adunanza ordinaria entro il mese di
gennaio».
[56]Così stabilito dall'art. 3, commi l°, 2°, 3° e 4°, del
suddetto decreto n. 382.
[57] Così modificato dall'art. 1, parte seconda, del D.L.Lt. 23
novembre 1944 n. 382. Il testo originario è il seguente: «Il Consiglio si
compone di cinque membri negli ordini comprendenti fino a cinquanta
iscritti; di sette in quelli fino a 200; di nove sino a 500; di undici negli
altri».
[58] Così stabilito dall'art. 16 comma 1° del suddetto decreto n.
382. Vedere anche art. 8.
L'articolo aveva un secondo comma, che stabiliva la
rappresentanza proporzionale degli ingegneri e degli architetti nel
Consiglio, ma esso deve ritenersi abrogato, perché ora l'Ordine degli
ingegneri e quello degli architetti sono distinti.
[59] Così stabilito dall'art. 15 comma 1°, del D.L.Lt. 23 novembre
1944 n. 382.
[60]Così modificato dall'art. 15, comma 3°, del suddetto decreto
n. 382.
Il testo originario dell'articolo 32 è il seguente:
«I membri del Consiglio durano in carica due anni. Alla
fine del primo anno decade dal mandato la metà, dedotto uno dal numero
totale.
La designazione dei membri per i quali ha luogo la decadenza
è fatta mediante sorteggio.
I membri sono rieleggibili.
In caso di vacanza di un posto di consigliere, il Consiglio
procede d'ufficio a surrogare il mancante sino alla convocazione della
assemblea generale ordinaria».
[61] I commi originari 5° e 6° dell'articolo sono stati così
modificati dagli articoli 4 e 5 del D.L.Lt. 23 novembre 1944, n. 382.
Gli altri commi amo stati sostituiti dalle nuove
disposizioni dello stesso decreto riportate negli articoli precedenti.
Il testo originario, dell'art. 33 è il seguente:
«L'elezione dei consiglieri ha sempre luogo a scrutinio
segreto.
La votazione ha luogo contemporaneamente, mediante due urne
distinte per i consiglieri da eleggersi nella categoria degli ingegneri e
per quelli da eleggersi nella categoria degli architetti.
Ogni iscritto vota per un numero eguale a quello spettante
alla propria categoria.
Ciascuna categoria dovrà avere almeno un rappresentante nel
Consiglio dell'Ordine.
Sono proclamati eletti coloro che ottennero maggior numero
di voti. In caso di parità di voti, costituisce preferenza l'anzianità di
età.
Il presidente, assistito dai due più anziani tra i
presenti, compie lo scrutinio dei voti e proclama immediatamente gli eletti.
Cura poi che il risultato delle elezioni sia comunicato al Primo presidente
ed al Procuratore generale della Corte di appello, nonché al presidente del
Tribunale.
[62] Così modificato dall'art. 6 del D.L.Lt. 23 novembre 1944, n.
382.
[63] Soltanto questo comma (v. nota al Capo Il, sez. I°) deve
ritenersi in vigore del testo originario dell'articolo, il quale è il
seguente:
«Se, dopo avvenuta la proclamazione degli eletti, ma prima
che sia sciolta l'adunanza, sorga contestazione sulla regolarità della
elezione, le schede sono custodite sotto sigillo ed unite al verbale
dell'adunanza, il quale sarà comunicato in copia al Procuratore del
contrario, le schede sono bruciate.
La elezione non può essere impugnata ove non sia sorta la
contestatore di cui al precedente comma.
La impugnativa ha luogo innanzi all'assemblea generale
mediante ricorso motivato e presentato, con la firma di almeno cinque
iscritti, entro il termine di giorni 15 dal giorno della elezione.
Copia del ricorso è notificata, nello stesso termine, ai
membri del Consiglio, i quali possono presentare le loro deduzioni in sede
di discussione innanzi all'assemblea.
Nello stesso termine può pure avanzare ricorso il
Procuratore del Re.
Il ricorso non ha in alcun caso effetto sospensivo.
Contro le deliberazioni dell'assemblea generale è ammesso
ricorso alla Commissione centrale in conformità degli articoli 13 e 16 del
presente regolamento».
[64] Così modificato dall'art. 2, comma 2°, prima parte, del
D.L.Lt. 23 novembre 1944, n. 382.
[65] Attribuzioni del Consiglio dell'Ordine: v. anche art. 5 della
legge.
[66] E' invalso il sistema della tariffa professionale a carattere
nazionale.
[67] vedi anche articoli 27 e 28.
[68] Sono state omesse le seguenti parole: «e, dove esiste, del vice
presidente», perché tale carica non è ora prevista.
[69] La disposizione di questo articolo è stata modificata ed è
riportata nell'art. 32, commi 3° e 4°: il testo originario è il seguente:
«II consigliere che, senza giustificato motivo, non
interviene a tre adunanze consecutive, è considerato dimissionario. Il
Consiglio dell'Ordine provvede alla sua surrogazione sino alla convocazione
dell'assemblea generale ordinaria».
[70] V. nota 29.
[71] Si faceva richiamo anche agli articoli 13 e 16, i quali come
già detto devono ritenersi abrogati.
[72] V. nota 34 all'art. 10.
Il testo originario dell'articolo è il seguente
«Le deliberazioni del Consiglio in materia disciplinare
possono essere impugnate dall'incolpato innanzi all'assemblea generale nel
termine di giorni quindici dall'avvenuta notificazione.
Possono inoltre essere impugnate innanzi alla stessa
assemblea generale dal Procuratore del Re nel termine di giorni dieci dalla
comunicazione ufficiale che g1iene è fatta dal segretario del Consiglio
dell'Ordine entro cinque giorni.
Contro le deliberazioni dell'assemblea generale è dato
ricorso alla Commissione centrale sia all'interessato che al Procuratore del
Re, in conformità degli articoli 13 e 16 del presente regolamento.
[73] L'articolo prevedeva il ricorso anche all'assemblea generale,
ma, come da precedenti annotazioni, tale ricorso non è più ammesso.
[74] Così stabilito dalla legge 3 agosto 1949, n. 536.
[75] Attribuzioni degli ingegneri civili sono previste dall'art. 18
del regolamento per i geometri approvato con R.D. 11 febbraio 1921 n. 274.
- E' prevista una competenza esclusiva degli ingegneri e
degli architetti, secondo le rispettive attribuzioni, dal R.D. 16 novembre
1939, n. 2229 (pubblicato nel suppl. ord. della Gazz. Uff. del 18 aprile
1940, n. 92), in materia di opere di conglomerato cementizio semplice od
armato, la cui stabilità possa interessare l'incolumità delle persone.
- Decreto ministeriale 9 agosto 1954: Scuole per conducenti
di automobili: «il direttore della scuola deve essere fornito della laurea
di ingegneria o di diploma di Istituto industriale ad indirizzo meccanico».
Protezione del diritto di autore: v. legge 22 aprile 1941,
n. 633 e relativo regolamento approvato con R.D. 18 maggio 1942, 1369.
[76] Legge 20 giugno 1909, n. 364:
Art. l. - Sono soggette alle disposizioni della presente
legge le cose immobili o mobili che abbiano interesse storico, archeologico
paletnologico o artistico.
Ne sonno esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di
autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni.
Tra le cose mobili sono pure compresi i codici, gli antichi
manoscritti, gli incunabuli, le stampe e le incisioni rare e di pregio e le
cose d'interesse numismatico.
[77] V. nota all'articolo precedente.
[78] (1) a) R.D. 27 ottobre 1927, n. 2145:
Art. l. - «L'albo degli ingegneri è separato da quello
degli architetti.
Gli iscritti nell'albo degli ingegneri, i quali si trovino
nelle condizioni indicate nell'art. 54 del regolamento per le professioni di
ingegnere e di architetto, approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537,
hanno diritto di compiere tutte le mansioni di spettanza della professione
di architetto e possono ottenere perizie ed incarichi a questa relative;
senza bisogno di essere iscritti anche nell'albo degli architetti. E' però
in loro facoltà di chiedere l'iscrizione anche in questo albo.
Egualmente gli iscritti nell'albo degli architetti, che si
trovino nelle condizioni di cui nei capoversi del medesimo art. 54, hanno
facoltà di esercitare le mansioni ivi indicate, anche ai fini di perizie o
di incarichi, senza diritto di iscrizione nell'albo degli ingegneri»,
b) R.D.L. 3 agosto 1930, n. 1296; convertito nella legge 15
dicembre 1930, n. 1798:
Art. 2. - Coloro i quali abbiano il diploma di ingegnere -
architetto, di cui è menzione nell'art. 54, comma 2°, del regolamento
approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, possono chiedere la iscrizione,
oltre che nell'albo degli architetti, anche in quello degli ingegneri,
fermo rimanendo la limitazione dell'attività professionale stabilita nel
suddetto articolo 54, comma 2°. Di tale limitazione deve essere fatta
menzione nell'albo per ciascuno degli iscritti.
[79] R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909:
Art. 6. - Le lauree, o i diplomi, che saranno conseguiti
fino al 31 dicembre 1925, da coloro che precedentemente alla pubblicazione
del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, furono regolarmente iscritti a
tutti gli anni di corso stabiliti dagli ordinamenti universitari per il
conferimento delle lauree o diplomi cui aspiravano, avranno agli effetti
della abilitazione all'esercizio professionale, lo stesso valore delle
lauree o diplomi conseguiti entro il 31 dicembre 1923.
[80] Così modificato dagli articoli 8 e 9 del D.L.Lt. 23 novembre
1944, n. 382.
Il testo originario dei commi modificati è il seguente:
«Il Ministro per la giustizia, - sentito il parere del
Consiglio di Stato - può sciogliere il Consiglio dell'Ordine, ove questo,
chiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista a violarli
o a non adempierli, ovvero per altri gravi motivi.
In tal caso, le attribuzioni del Consiglio sono esercitate
dal presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato, il quale, nel
termine di tre mesi, deve convocare l'assemblea generale dell'Ordine per la
elezione del Consiglio.
Qualora il Consiglio dell'Ordine, per qualsiasi motivo,
cessasse di funzionare, il presidente del Tribunale provvede alla temporanea
conservazione dell'archivio e dell'attività patrimoniale dell'Ordine stesso
e riferisce al Ministero della giustizia per gli opportuni provvedimenti».
[81] Secondo comma dell'articolo che può omettersi:
«Le Sezioni distaccate delle Corti di appello hanno le
stesse attribuzioni delle Corti di appello, giusta l'art. 48 del R.D. 30
dicembre 1923, n. 2786».
[82] Questo articolo ha esaurito la sua efficacia; il testo è il
seguente:
«Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente
regolamento, nel capoluogo di ogni provincia il primo presidente della Corte
di appello, o nelle provincie che non sono sede di Corte di appello, il
presidente del Tribunale invita, con i mezzi di pubblicità che ritiene più
convenienti coloro che hanno conseguito il diploma di ingegnere e di
architetto dagli Istituti indicati nell'art. 1 della legge 24 giugno 1923,
n. 1395, o si trovino nelle condizioni stabilite dagli articoli 3, 8, 9 e 10
della legge stessa, o dall'art. 74 del presente regolamento a presentare
domanda redatta nel modo indicato dall'art. 7 dei presente regolamento e
munita dei documenti ivi stabiliti e di quegli altri che il richiedente
stimi opportuni».
[83] R.D.L. 25 settembre 1924, n. 1585 - Disposizioni concernenti la
istruzione superiore (Gazzetta Ufficiale, 18 ottobre 1924):
Art. 31. - Fermo rimanendo il disposto dell'art. 6 del R.D.
31 dicembre 1923, n. 2909, le lauree e i diplomi conferiti sino a tutto il
31 dicembre 1924 o dalle Università e dagli Istituti superiori avranno agli
effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale, lo stesso valore
delle lauree e dei diplomi conseguiti entro il 31 dicembre 1923.
[84] RD. 31 dicembre 1923, n. 2909: vedi nota 2 all'art. 54.
[85] Questi articoli hanno esaurito la loro efficacia; v. anche le
note agli articoli 9 e 10 della legge. Il testo degli articoli è il
seguente:
Art. 64 - Colmo che chiedano la iscrizione a termini
dell'art. 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, devono unire alla domanda
quietanza del ricevitore del registro, che attesti il versamento della somma
di L. 500 a termini del succitato art. 9 ultimo capoverso. Essi devono
inoltre fornire:
a) la prova di avere esercitato lodevolmente da dieci anni
la professione e di ingegnere o di architetto mediante una relazione
particolareggiata e documentata della loro vita professionale, specificando
gli incarichi esperiti con indicazioni di date e località e di quanto altro
possa agevolare il controllo;
h) la prova di avere cultura sufficiente per l'esercizio
della professione di ingegnere o di architetto mediante presentazione di
titoli di studio, di certificati di esame, di pubblicazioni d'indole
scientifica, tecnica e artistica, di relazioni, studi, esperimenti e prove.
L'interessato, ove lo creda, può chiedere alla Commissione
di cui all'art. 9 capoverso I, della suindicata legge 24 giugno 1923, di
dimostrare la sufficiente cultura mediante esame.
Art. 65. - Coloro che si trovino nelle condizioni di cui
agli articoli 1, 3 e 8 della legge 24 giugno 1923 n. 1395 devono presentare
la domanda nella cancelleria della Corte o del Tribunale nel termine di tre
mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 59, se risiedono nel
Regno, e di sei mesi, se risiedano all'estero.
Il termine è di sei mesi a decorrere dalla pubblicazione
del presente regolamento per coloro che domandano la iscrizione a norma
dell'art. 9 della legge suddetta.
Art. 66 - Il primo presidente della Corte o il presidente
del Tribunale, scaduto il termine rispettivamente, di tre o di sei mesi,
indicato nell'art. 65, comma primo, e prese in esame le domande presentate,
decide sulle stesse, accordando o negando la iscrizione.
Contro tale decisione non è ammessa impugnazione, ma l'interessato
può rinnovare la domanda d'iscrizione al Consiglio dell'Ordine, non appena
costituito.
L'interessato ed il Procuratore del Re hanno diritto
d'impugnare la decisione del Consiglio giusta la disposizione dell'art. 10,
del presente regolamento, riservato sempre il ricorso alla Commissione
centrale, a norma degli articoli 13 e 16.
Art. 67 - Dopo compiute operazioni di cui all'articolo
precedente e formato l'albo a termini dell'art. 11 della legge 24 giugno
1923, n. 1395, il primo presidente della Corte di appello o il presidente
del Tribunale indice l'assemblea generale per la elezione del Consiglio
dell'Ordine, uniformandosi a norme del presente regolamento.
L'adunanza generale è presieduta dal primo presidente della
Corte di appello o dal presidente del Tribunale, delegato dal rispettivo
presidente.
Art. 68 - Le domande presentate agli effetti dell'art. 9
della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e di cui all'art. 65, comma 20, del
presente regolamento devono essere inviate, scaduto il termine di sei mesi,
alle Commissioni indicate nello stesso art. 9 in ragione della rispettiva
competenza.
Le Commissioni compilano la lista degli aspiranti per
regioni, determinando in base alla residenza e fanno poi, per il tramite del
presidente, le opportune richieste al Ministero dell'istruzione per la
nomina di due liberi professionisti a norma dell'art. 9 capoverso 20 della
suindicata legge.
Le Commissioni esaurite le operazioni, trasmettono gli atti
al Consiglio dell'Ordine, il quale, con lettera raccomandata, comunicata
agli interessati le decisioni delle Commissioni stesse, contro le quali non
è ammesso alcun ricorso.
Ove la decisione della Commissione sia favorevole e
sussistano le altre condizioni stabilite dalla suddetta legge e dal presente
regolamento, il Consiglio dell'Ordine procede alla iscrizione del
richiedente nell'albo. In caso contrario, respinge la domanda, salvo
all'interessato il ricorso in conformità degli articoli 10, 13 e 16 del
presente regolamento.
Art. 69 - Coloro che si trovino nelle condizioni stabilite
dall'articolo 10 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, devono corredare le
domande con titoli e documenti particolareggiati, comprovanti di avere
esercitato lodevolmente per cinque anni la professione di architetto.
Le domande sono esaminate dalla competente Commissione con
l'osservanza delle disposizioni dell'Articolo precedente.
La Commissione può anche tener conto di manifestazioni
della attività dell'aspirante, quali progetti, concorsi e pubblicazioni.
La Commissione, esaurite le operazioni, trasmette gli atti
al Consiglio dell'Ordine, il quale con lettera raccomandata, comunica agli
interessati le decisioni della Commissione stessa, contro le quali non è
ammesso alcun ricorso.
Ove la decisione della Commissione sia favorevole e
sussistano le altre condizioni dal presente regolamento, il Consiglio
dell'Ordine procede alla iscrizione del richiedente nell'albo. In caso
contrario, respinge la domanda, salvo all'interessato il ricorso in
conformità degli articoli 11 13 e 16 del presente regolamento.
Nell'albo sono indicate la data del diploma di professore
di disegno architettonico e quella d'iscrizione nell'albo stesso.
Art. 70 - Ai fini dell'art. 10 della legge 24 giugno 1923,
n. 1395, coloro che esercitano la professione di architetto dal l° gennaio
1922 continueranno a godere fino al 31 dicembre 1926 dello stato di fatto e
degli usi e consuetudini esistenti in ciascuna circoscrizione di Ordine sia
riguardo all'esercizio della professione che all'uso del titolo.
Essi a tale uopo devono fare apposita dichiarazione al
Consiglio dell'Ordine, alla cui vigilanza restano sottoposti.
Art. 71 - 1 termini stabiliti dagli articoli 9 e 10 della
legge 24 giugno 1923, n. 1395, sono perentori e non possono essere prorogati
per alcun motivo.
[86] Agli ingegneri e agli architetti contemplati dall'articolo
competente rispettivamente il titolo di «dottore in ingegneria» e di
«dottore in architettura» a norma dell'art. 330 del R.D. 31 agosto 1933,
n. 1592, riportato a pag. 93.
[87] Per l'esercizio professionale e l'iscrizione nell'albo degli
architetti e dei tecnici (baumeister) delle nuove provincie, v. R.D. 3
settembre 1926, n. 1660.
[88] A questo articolo è stata apportata la seguente modificazione
dalla Legge 5 aprile 1950, n. 280:
Articolo unico - L'elenco speciale supplementare e
transitorio di cui all'art. 74 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, è
soppresso.
I geometri civili autorizzati delle nuove province compresi
nel predetto elenco sono iscritti, con il titolo di «ingegnere topografo»
negli albi degli ingegneri dei territori annessi all'Italia con le leggi 26
settembre 1920, n. 1778.
Resta ferma la delimitazione dell'attività professionale
contenuta nel terzo comma del citato art. 74.
[89] Avvertenze:
- Gli articoli da 1 a 16 di questo decreto sono stati
inseriti nel regolamento professionale degli ingegneri e degli architetti
riportato innanzi.
- Alla denominazione di Commissioni centrali usata dal
decreto deve intendersi sostituita, in base all'art. 2 del D.L.P.r. 21
giugno 1946, n. 6, quella di Consigli nazionali.
[90] (1) Ora L. 200