Regolamento per gli ingegneri membri di Commissioni Edilizie.
Regolamento per gli ingegneri membri di commissioni edilizie
Regolamento per gli ingegneri membri delle Commissioni Edilizie dei Comuni
della Provincia di Ascoli Piceno.
(Testo approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri nella seduta del
24/10/2005)
Premessa
Il presente regolamento vale per tutti gli Ingegneri membri delle
Commissioni edilizie dei Comuni della Provincia di Ascoli Piceno a qualsiasi
titolo nominati.
La violazione delle norme contenute nel presente regolamento costituisce
violazione di norma deontologica. Nei confronti degli Ingegneri commissari che
non abbiano rispettato i doveri e le indicazioni del presente regolamento, il
Consiglio Direttivo dell'Ordine, ai sensi del "Regolamento per le professioni
di Ingegnere e Architetto" approvato con R.D. 23/10/25 n. 2537, potrà aprire
procedimenti per giudizi disciplinari.
Definizione del ruolo dell'Ingegnere membro di commissione
edilizia
Il ruolo di commissario a qualsiasi titolo nominati comporta:
a) attività di apporto professionale alle amministrazioni comunali al fine
di offrire un contributo al lavoro di tutte le categorie tecnico-professionali
in genere (dipendenti della Pubblica Amministrazione e liberi professionisti);
b) attività di rappresentanza e di tutela dei diritti della categoria
professionale dell'Ingegnere;
c) attività di sorveglianza dei comportamenti professionali dei colleghi,
Ingegneri e non;
d) attività di contributo socio-culturale nei riguardi della collettività
in genere.
L'incarico di componente può essere accettato dall'iscritto se e solo se:
- non è stato componente della medesima Commissione, a qualsiasi titolo, nella
precedente composizione;
- ritiene di avere il tempo disponibile e la possibilità di poter assolvere il
compito assegnatogli con la massima serietà e coscienza, unite ad un sensibile
e responsabile impegno culturale in modo tale da affermare la sua qualificante
presenza in seno alla Commissione.
La carica di "Commissario in rappresentanza dell'Ordine" è volontaria e deriva
da una autocandidatura con la quale l'ingegnere si è proposto all'Ordine
Professionale per essere inserito in un apposito elenco degli "Esperti"
disponibili a svolgere tale mandato, con nomina effettuata secondo le norme
dell'apposito regolamento dell'Ordine.
L'Ingegnere iscritto all'albo professionale potrà partecipare ad una e una
sola Commissione Edilizia Comunale, in qualità di "Commissario in
rappresentanza dell'Ordine".
1. Doveri dell'Ingegnere membro di Commissione nei
riguardi del proprio Ordine.
1.1 Obbligo di comunicazione all'Ordine della nomina di commissario.
L'Ingegnere nominato a qualsiasi titolo membro di Commissione Edilizia
Comunale dovrà darne comunicazione all'Ordine entro sette giorni dalla nomina.
1.2 Obbligo di frequenza a tutte le commissioni.
Gli Ingegneri sono impegnati ad essere sempre presenti, salvo comprovati
motivi, a tutte le sedute della Commissione. Potranno essere presi
provvedimenti di revoca e sostituzione nei confronti dei colleghi Ingegneri
rappresentanti dell'Ordine da parte dei quali non risulti l'assidua frequenza
nelle commissioni di cui sono stati nominati membri.
1.3 Tutela della categoria.
L'Ingegnere commissario è tenuto, immediatamente, a segnalare in forma
scritta al Presidente dell'Ordine tutti i casi di progetti firmati da tecnici
fuori dei limiti delle rispettive competenze.
1.4 Sorveglianza del prestigio e del decoro della categoria.
L'Ingegnere commissario è tenuto a segnalare in forma scritta al Presidente
dell'Ordine tutti i casi di comportamento da parte di Ingegneri nei quali si
ravvisino motivi di scorrettezza e di non rispetto delle norme etiche e
deontologiche, non solo nei riguardi dei colleghi Ingegneri, ma anche nei
riguardi di committenti, di professionisti iscritti in altri Ordini o Collegi,
e di terzi in genere.
1.5 Obbligo di collaborare con il Consiglio dell'Ordine.
L'Ingegnere commissario è tenuto a partecipare a riunioni organizzate
dall'Ordine quali occasioni di dibattito e di confronto sulle esperienze e sui
problemi inerenti al mandato ricevuto. Inoltre l'Ingegnere Commissario è
tenuto, a riferire all'Ordine, di persona o, ogni qualvolta richiesto, con
circostanziata relazione scritta (eventualmente secondo un modello predisposto
dalla stesso Ordine), sullo svolgimento dei lavori della Commissione edilizia
del Comune di cui fa parte a qualsiasi titolo nominato.
1.6 Obbligo di comunicazione all'Ordine della scadenza del mandato.
L'Ingegnere Commissario, a qualsiasi titolo nominato membro di Commissione
Edilizia Comunale, alla scadenza del suo mandato, dovrà darne tempestiva
comunicazione all'Ordine.
2. Norme alle quali l'ingegnere membro di Commissione Edilizia deve
attenersi.
2.1 Diritti del Cittadino e del Professionista
L'Ingegnere membro di commissione edilizia è tenuto a richiedere che i
progetti vengano sottoposti all'esame della commissione nel rispetto della
loro successione crono-temporale di presentazione (data di deposito della
pratica presso l'ufficio protocollo del Comune).
2.2 Istruttoria
L'Ingegnere membro di commissione edilizia è tenuto a verificare:
- che il parere espresso dal tecnico istruttore sia, oltreché chiaro, da egli
medesimo sottoscritto con esplicita dichiarazione circa la completezza della
documentazione presentata e circa la piena conformità del progetto alle norme
urbanistiche ed edilizie vigenti;
- che il progetto, ove previsto, preliminarmente all'esame della commissione,
sia stato esaminato ed abbia ottenuto tutti i pareri degli altri organi
preposti.
In caso contrario il commissario Ingegnere deve astenersi dall'esaminare il
progetto verbalizzando con chiarezza la motivazione dell'astensione.
2.3 Lavoro nella Commissione
L'ingegnere membro di commissione edilizia, a qualsiasi titolo nominato, è
obbligato, per espressa prescrizione dell'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Ascoli Piceno, a:
a) astenersi dal prendere in esame, in sede di commissione, progetti che
presentino caratteristiche di insufficienza o di incompletezza ai fini di una
loro chiara comprensione e definizione (anche se l'istruttoria d'ufficio
presenta parere favorevole). Le motivazione dell'astensione devono essere
verbalizzate con chiarezza.
b) controllare che tutti gli elaborati progettuali presentati (rilievi,
rappresentazione dello stato attuale, grafici di progetto documentazione
catastale, relazioni, documentazione fotografica, ecc. .) siano firmati da un
tecnico progettista regolarmente iscritto al rispettivo Albo Professionale. La
stessa regola deve valere, oltretutto per un principio di perequazione nei
riguardi del privato cittadino, anche nei confronti di progetti presentati da
Enti Pubblici o di diritto pubblico (TELECOM, ENEL, etc .).
c) verificare, prima di entrare nel merito, che i progetti presentati:
1. indichino chiaramente il o i progettisti e portino la firma di tecnici
entro i limiti di loro competenza professionale a termini di legge e secondo
le direttive e delibere dell'Ordine;
2. non portino firme congiunte di tecnico laureato con tecnico diplomato
qualora le opere esulino dalle competenze professionali di quest'ultimo al
fine di evitare che possono risultare integrati gli estremi di concorso in
esercizio abusivo della professione.
In caso l'ingegnere commissario rilevasse la sussistenza di alcuni dei motivi
di incompetenza professionale a termine delle leggi vigenti e secondo le
direttive e delibere dell'Ordine dovrà emettere il seguente parere da far
mettere a verbale:
"Visto il regolamento dell'Ordine degli Ingegneri per i membri delle
Commissioni edilizie dei Comuni della Provincia di Ascoli Piceno che obbliga
gli iscritti ad evidenziare e a verbalizzare la problematica delle competenze
professionali, ritenuto quindi doveroso ed opportuno, anche al fine di evitare
sanzioni disciplinari da parte del predetto Ordine, il sottoscritto (nome e
cognome), rilevato che le opere in oggetto non rientrano nella sfera delle
competenze professionali del tecnico progettista a norma del vigente
regolamento della professione di geometra R.D. 11.02.1929 n. 274 (ovvero di
ingegnere ed architetto R.D. 23.10.1925 n. 2537), esprime parere contrario
all'approvazione della pratica, per quanto attiene il problema delle
competenze professionali portando la questione all'attenzione dell'ufficio
tecnico.
Inoltre ogni caso rilevato dovrà essere tempestivamente comunicato in forma
scritta al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri.
Il Presidente dell'Ordine e il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie
funzioni, accertata la violazione, si impegneranno a provvedere e a promuovere
tutte le azioni necessarie ivi comprese quelle giuridiche e legali del caso
anche in sede di Magistratura Ordinaria a tutela del pubblico interesse nonché
della categoria professionale dell'Ingegnere ed a promuovere tutti i
provvedimenti e le sanzioni disciplinari nei riguardi degli eventuali propri
iscritti responsabili.
2.4 Verbale della Commissione
L'ingegnere membro di commissione edilizia è tenuta a:
a) controllare la regolarità di compilazione del verbale di ogni commissione
tenutasi.
b) verificare che il parere verbalizzato sia chiaro e inequivocabile:
favorevole, contrario, sospeso, rinviato (per supplemento di istruttoria).
c) esigere, in caso di pareri non espressi all'unanimità, che vengano
verbalizzati nominativamente i voti favorevoli, contrari e astenuti.
d) rifiutare la dizione "approvato a condizione" (fatti salvi i casi in cui le
condizioni dettate dalla commissione non alterino significativamente le
soluzioni progettuali: le condizioni dovranno in tal caso essere formulate in
termini di prescrizioni. Prima del rilascio del permesso di costruire dovranno
comunque essere presentati all'Ufficio Edilizia Privata nuovi grafici
progettuali corretti i quali dimostrino con chiarezza che il progettista ha
recepito le "prescrizioni "formulate dalla Commissione: responsabile di ciò
rimane comunque solo e soltanto l'ufficio edilizia privata del Comune.
2.5 Validità legale della Commissione.
L'ingegnere membro di commissione edilizia è tenuta a controllare che sussista
sempre, sia all'inizio che durante la riunione, il numero legale previsto dal
regolamento edilizio del rispettivo Comune. Rifiutarsi di accettare che
commissari assenti vengano dati, anche se con il loro consenso, presenti: i
pareri espressi da commissioni, non composte da numero legale sono
invalidabili e comportano anche responsabilità penali.
2.6 Compiti del Commissario
Sulla base dei precedenti punti (in particolare il punto 2.2 che attribuisce
al tecnico istruttore la piena ed esclusiva responsabilità circa la conformità
del progetto alle norme urbanistiche ed edilizie) il commissario, una volta
effettuato il preliminare controllo circa il rispetto delle norme procedurali,
dovrà basare la sua valutazione in modo oggettivo, garantendo uniformità sui
criteri di giudizio nei confronti di tutte le pratiche esaminate. In
particolare i Commissari dovranno rispettare la libertà nella composizione
architettonica curando che gli interventi siano frutto di una elaborazione
progettuale che sia stata sviluppata tenendo conto delle condizioni ambientali
ed edilizie esistenti nella località in cui dovranno essere realizzati.