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REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE DI TERNE DI COLLAUDATORI

AI SENSI ART. 7 LEGGE 05/11/1971 N. 1086.

1 - Riferimenti normativi - compiti del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri

2 - Formazione dell'elenco degli ingegneri collaudatori

3 - Obblighi dell'Ingegnere collaudatore

4 - Criteri per la formulazione delle terna

5 - Attività di sorveglianza

REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE DI TERNE DI COLLAUDATORI AI SENSI ART. 7 LEGGE 05/11/1971 N. 1086

Approvato nella seduta del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno del 18/09/2002

1. Riferimenti normativi - compiti del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri

Il presente regolamento interno dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno norma i criteri di designazione delle terne di nominativi di cui al quarto comma dell'art. 7 della legge 05/11/1971 n. 1086 che recita testualmente:

Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, ... omissis... all'Ordine Provinciale degli Ingegneri ... omissis..., la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.

Il Consiglio ha il compito di segnalare terne di nominativi di colleghi Ingegneri per collaudi statici richiesti ai sensi di cui alla Legge 1086/71 richieste da imprese private o da Enti Pubblici Committenti delle opere da collaudare. I nominativi verranno scelti dall'apposito elenco degli ingegneri collaudatori di cui al successivo punto 2 con l'intento di assicurare il più possibile una giusta rotazione degli incarichi tra i colleghi inclusi in detto elenco.

2. Formazione dell'elenco degli ingegneri collaudatori

La nomina delle Terne dei Collaudatori di cui alla Legge 1086/71 sarà effettuata direttamente dal Consiglio Direttivo dell'Ordine sulla base di un elenco interno degli Ingegneri Collaudatori.
Per l'inserimento nell'elenco degli ingegneri collaudatori che possono essere designati nelle terne è condizione indispensabile di aver maturato 10 (dieci) anni di iscrizione all'Albo degli Ingegneri ed aver presentato apposita domanda al Presidente dell'Ordine.
Chi per sopraggiunti motivi non fosse più disponibile per effettuare collaudi su segnalazione del Consiglio dell'Ordine dovrà fare domanda di cancellazione dall'albo dei collaudatori indirizzata al Presidente del Consiglio dell'Ordine. I Consiglieri, pur potendo far parte dell'Elenco Collaudatori, vengono sospesi da ogni segnalazione su terne di collaudo statico. Vengono altresì sospesi dalle segnalazioni, anche se continuano ad apparire nell'elenco collaudatori, gli ingegneri che non rispettano gli obblighi di cui al successivo punto 3. Quindi, l'elenco degli ingegneri segnalabili è costituito da tutto l'elenco collaudatori depurato dagli ingegneri sospesi dalle segnalazioni in terne.

3. Obblighi dell'Ingegnere collaudatore

E' fatto obbligo all'Ingegnere collaudatore scelto dal costruttore fra la terna di nominativi segnalata da questo Ordine Professionale di:

a) informare entro sette giorni dalla nomina il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno;
b) di sottoporre la propria parcella delle relative competenze professionali al Visto Dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno.

Ciò al fine dei Criteri per la formulazione delle terne di cui al successivo punto 4.
Gli ingegneri che non ottemperano agli obblighi di cui sopra saranno sospesi dalle segnalazioni in terne di collaudatori pur rimanendo nell'apposito elenco dei collaudatori interno. Inoltre gli stessi potranno incorrere nelle sanzioni disciplinari stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Ordine.

4. Criteri per la formulazione delle terna

Il Consiglio per formulare i tre nominativi da proporre ai richiedenti (a partire da un "azzeramento" della situazione degli incarichi assegnati così come risultante a Dicembre 1994) dovrà conseguire l'obiettivo di una giusta ed equilibrata rotazione degli incarichi, da perseguire volta per volta con l'assegnazione di incarichi ai colleghi che ne hanno diritto.

Premessa

Il territorio provinciale è stato diviso in sei zone di comuni limitrofi omogeneizzati secondo i seguenti criteri:
- rapporto numero collaudi (in base alle richieste pervenute negli anni 1992-1994)/numero collaudatori (alla data del 1 ° Gennaio 1995);
- caratteristiche geomorfologiche del territorio.
Il Consiglio direttivo sospenderà dalle successive segnalazioni gli ingegneri segnalati in una terna finché non sarà stato comunicato (dall'impresa o dall'ingegnere) il nominativo dell'ingegnere prescelto.

Criteri di segnalazione

L'elenco dei collaudatori segnalabili (elenco collaudatori depurato dagli ingegneri sospesi) viene di volta in volta diviso nei tre seguenti sotto-elenchi:
a) Collaudatori mai segnalati; elenco dei collaudatori segnalabili che non hanno mai avuto una segnalazione ordinati secondo l'anzianità di iscrizione all'elenco collaudatori (decrescente);
b) Collaudatori mai nominati; elenco dei collaudatori segnalabili che pur avendo avuto almeno una segnalazione non sono mai stati nominati ordinati secondo il ritardo in giorni dall'ultima segnalazione (decrescente) e a parità di ritardo ordinati in base al numero di segnalazioni avute (crescente);
c) Collaudatori già nominati; elenco dei collaudatori segnalabili che hanno avuto almeno una nomina ordinati secondo il numero di nomine (crescente) e a parità di numero di nomine in base al ritardo dall'ultima nomina (decrescente). Costituisce in questo caso un ulteriore parametro di valutazione il rapporto tra la somma di tutte le parcelle da collaudo vidimate/numero di mesi di presenza nell'elenco collaudatori.
Quindi, una volta ricevuta una richiesta di terna di collaudatori la segnalazione avverrà secondo i seguenti criteri:
1) Verranno formati gli elenchi a), b), c) per il comune in cui sorgono le opere. Se esistono almeno tre ingegneri la terna verrà composta attingendo prima dall'elenco a), poi da b) e successivamente da c).
2) Se i tre elenchi di cui al punto 1) non contengono almeno tre nominativi verranno formati gli elenchi a), b), c) per la zona in cui sorgono le opere e verranno segnalati ingegneri che non hanno residenza o domicilio professionale nel Comune dove sorgono le opere. La terna verrà composta attingendo prima dall'elenco a), poi da b) e successivamente da c).
3) Se anche i tre elenchi di cui al punto 2 non contengono almeno tre nominativi verranno formati gli elenchi a), b), c) per una zona limitrofa componendo la terna sempre con gli stessi criteri.
Viene altresì stabilito che per incarichi relativi a collaudi di particolare difficoltà e complessità, il Consiglio può derogare ai criteri sopra esposti, scegliendo Ingegneri con più convalidata esperienza e riconosciuta capacità.

5.  Attività di sorveglianza

Il Consiglio dell'Ordine provvederà a tenere l'elenco degli Ingegneri Collaudatori designabili nelle terne aggiornato con la data in cui il professionista è stato inserito nella terna e con quella in cui è stato eventualmente prescelto, in modo da poter controllare con immediatezza se lo stesso ha provveduto successivamente al visto obbligatorio della relativa parcella presso l'apposita commissione parcelle dell'Ordine.
Coloro che non hanno ottemperato a tale obbligo incorreranno nelle sanzioni stabilite dal Consiglio.