REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE DI TERNE DI COLLAUDATORI
AI SENSI ART. 7 LEGGE 05/11/1971 N. 1086.
REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE DI TERNE DI COLLAUDATORI AI SENSI ART. 7 LEGGE 05/11/1971 N. 1086
Approvato nella seduta del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Ascoli
Piceno del 18/09/2002
1. Riferimenti normativi - compiti del Consiglio dell'Ordine
degli Ingegneri
Il presente regolamento interno dell'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno norma i criteri di
designazione delle terne di nominativi di cui al quarto comma dell'art. 7
della legge 05/11/1971 n. 1086 che recita testualmente:
Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è
fatto obbligo al costruttore di chiedere, ... omissis... all'Ordine
Provinciale degli Ingegneri ... omissis..., la designazione di una terna di
nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.
Il Consiglio ha il compito di segnalare terne di nominativi di colleghi
Ingegneri per collaudi statici richiesti ai sensi di cui alla Legge 1086/71
richieste da imprese private o da Enti Pubblici Committenti delle opere da
collaudare. I nominativi verranno scelti dall'apposito elenco degli ingegneri
collaudatori di cui al successivo punto 2 con l'intento di assicurare il più
possibile una giusta rotazione degli incarichi tra i colleghi inclusi in detto
elenco.
2. Formazione dell'elenco degli ingegneri collaudatori
La nomina delle Terne dei Collaudatori di cui alla Legge 1086/71 sarà effettuata
direttamente dal Consiglio Direttivo dell'Ordine sulla base di un elenco interno
degli Ingegneri Collaudatori.
Per l'inserimento nell'elenco degli ingegneri collaudatori che possono essere
designati nelle terne è condizione indispensabile di aver maturato 10 (dieci)
anni di iscrizione all'Albo degli Ingegneri ed aver presentato apposita
domanda al Presidente dell'Ordine.
Chi per sopraggiunti motivi non fosse più disponibile per effettuare collaudi
su segnalazione del Consiglio dell'Ordine dovrà fare domanda di cancellazione
dall'albo dei collaudatori indirizzata al Presidente del Consiglio
dell'Ordine. I Consiglieri, pur potendo far parte dell'Elenco Collaudatori,
vengono sospesi da ogni segnalazione su terne di collaudo statico. Vengono
altresì sospesi dalle segnalazioni, anche se continuano ad apparire
nell'elenco collaudatori, gli ingegneri che non rispettano gli obblighi di cui
al successivo punto 3. Quindi, l'elenco degli ingegneri segnalabili è
costituito da tutto l'elenco collaudatori depurato dagli ingegneri sospesi
dalle segnalazioni in terne.
3. Obblighi dell'Ingegnere collaudatore
E' fatto obbligo all'Ingegnere collaudatore
scelto dal costruttore fra la terna di nominativi segnalata da questo Ordine
Professionale di:
a) informare entro sette giorni dalla nomina il
Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno;
b) di sottoporre la propria parcella delle relative competenze professionali
al Visto Dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno.
Ciò al fine dei Criteri per la formulazione
delle terne di cui al successivo punto 4.
Gli ingegneri che non ottemperano agli obblighi di cui sopra saranno sospesi
dalle segnalazioni in terne di collaudatori pur rimanendo nell'apposito elenco
dei collaudatori interno. Inoltre gli stessi potranno incorrere nelle sanzioni
disciplinari stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Ordine.
4. Criteri per la formulazione delle terna
Il Consiglio per formulare i tre nominativi da
proporre ai richiedenti (a partire da un "azzeramento" della situazione degli
incarichi assegnati così come risultante a Dicembre 1994) dovrà conseguire
l'obiettivo di una giusta ed equilibrata rotazione degli incarichi, da
perseguire volta per volta con l'assegnazione di incarichi ai colleghi che ne
hanno diritto.
Premessa
Il territorio provinciale è stato diviso in sei
zone di comuni limitrofi omogeneizzati secondo i seguenti criteri:
- rapporto numero collaudi (in base alle richieste pervenute negli anni
1992-1994)/numero collaudatori (alla data del 1 ° Gennaio 1995);
- caratteristiche geomorfologiche del territorio.
Il Consiglio direttivo sospenderà dalle successive segnalazioni gli ingegneri
segnalati in una terna finché non sarà stato comunicato (dall'impresa o
dall'ingegnere) il nominativo dell'ingegnere prescelto.
Criteri di segnalazione
L'elenco dei collaudatori segnalabili (elenco
collaudatori depurato dagli ingegneri sospesi) viene di volta in volta diviso
nei tre seguenti sotto-elenchi:
a) Collaudatori mai segnalati; elenco dei collaudatori segnalabili che non
hanno mai avuto una segnalazione ordinati secondo l'anzianità di iscrizione
all'elenco collaudatori (decrescente);
b) Collaudatori mai nominati; elenco dei collaudatori segnalabili che pur
avendo avuto almeno una segnalazione non sono mai stati nominati ordinati
secondo il ritardo in giorni dall'ultima segnalazione (decrescente) e a parità
di ritardo ordinati in base al numero di segnalazioni avute (crescente);
c) Collaudatori già nominati; elenco dei collaudatori segnalabili che hanno
avuto almeno una nomina ordinati secondo il numero di nomine (crescente) e a
parità di numero di nomine in base al ritardo dall'ultima nomina
(decrescente). Costituisce in questo caso un ulteriore parametro di
valutazione il rapporto tra la somma di tutte le parcelle da collaudo
vidimate/numero di mesi di presenza nell'elenco collaudatori.
Quindi, una volta ricevuta una richiesta di terna di collaudatori la
segnalazione avverrà secondo i seguenti criteri:
1) Verranno formati gli elenchi a), b), c) per il comune in cui sorgono le
opere. Se esistono almeno tre ingegneri la terna verrà composta attingendo
prima dall'elenco a), poi da b) e successivamente da c).
2) Se i tre elenchi di cui al punto 1) non contengono almeno tre nominativi
verranno formati gli elenchi a), b), c) per la zona in cui sorgono le opere e
verranno segnalati ingegneri che non hanno residenza o domicilio professionale
nel Comune dove sorgono le opere. La terna verrà composta attingendo prima
dall'elenco a), poi da b) e successivamente da c).
3) Se anche i tre elenchi di cui al punto 2 non contengono almeno tre
nominativi verranno formati gli elenchi a), b), c) per una zona limitrofa
componendo la terna sempre con gli stessi criteri.
Viene altresì stabilito che per incarichi relativi a collaudi di particolare
difficoltà e complessità, il Consiglio può derogare ai criteri sopra esposti,
scegliendo Ingegneri con più convalidata esperienza e riconosciuta capacità.
5. Attività di sorveglianza
Il Consiglio dell'Ordine provvederà a tenere
l'elenco degli Ingegneri Collaudatori designabili nelle terne aggiornato con
la data in cui il professionista è stato inserito nella terna e con quella in
cui è stato eventualmente prescelto, in modo da poter controllare con
immediatezza se lo stesso ha provveduto successivamente al visto obbligatorio
della relativa parcella presso l'apposita commissione parcelle dell'Ordine.
Coloro che non hanno ottemperato a tale obbligo incorreranno nelle sanzioni
stabilite dal Consiglio.