REGIONE MARCHEServizio Valorizzazione Terreni Agricoli e Forestali |
||||||||||||
Prot. 5442
|
Oggetto: |
Legge regionale n. 7/85, modificata ed integrata con Legge regionale n. 8/87 - "Disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana" - Istanze per l'abbattimento e potatura piante protette interferenti con lavori edilizi. Rif. Nota prot. n. 9577 del 10 novembre 2000 a firma del Coordinatore Provinciale del C.F.S. di Ancona (allegata). |
Ricevuta la nota in oggetto, condivise tutte le valutazioni e le preoccupazioni esposte dal Coordinatore Provinciale di Ancona, si invitano gli Enti e gli Iscritti agli Ordini in indirizzo a procedere nel senso indicato nella nota stessa onde evitare inutili ed inevitabili procedimenti sanzionatori ed iter amministrativi delle pratiche lunghe, complicati ed altrettanto semplicemente evitabili.
Allo scrivente Servizio giungono molte sollecitazioni da parte di imprese del settore edilizio che si lamentano di fermi cantieri provocati dalla necessità di avere la necessaria autorizzazione per l'abbattimento o la potatura ordinaria e straordinaria di piante protette dalle leggi in oggetto.
La valutazione dell'interferenza di piante protette con la realizzazione di un'opera edilizia può e deve farsi preventivamente da parte dei progettisti sin dalla redazione del progetto, molti mesi prima che con un mezzo meccanico la ditta esecutrice improvvisamente si accorga che la fondazione, la recinzione, il balcone e quant'altro previsto in progetto viene ad interferire con alberi protetti.
Il Responsabile del Procedimento comunale, sulla base dei rilievi da compiersi in sede progettuale, prima dell'inoltro della pratica alla Commissione Edilizia, accerta o meno l'inesistenza di soluzioni tecniche alternative all'abbattimento ed emette il relativo parere tecnico, tenendo conto della particolare protezione che godono i soggetti secolari.
Quindi la ditta proprietaria richiede al Corpo Forestale dello Stato o alla Comunità Montana in territorio montano l'effettuazione di un sopralluogo teso alla formulazione del parere istruttorio necessario per l'emissione di decreto autorizzativo da parte dello scrivente Servizio o della stessa Comunità Montana in territorio montano.
Confidando nell'adozione immediata di tale prassi, nell'interesse di tutti i soggetti pubblici e privati interessati dalla problematica, con la presente si inviano cordiali saluti.
Il Dirigente del Servizio |
|
Dott.ssa Graziella Gattafoni |
Oggetto: |
Legge Regionale 13 marzo 1985, n. 7, modificata ed integrata con L.R. 10 gennaio 1987, n°8 "Disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana" - Istanze per l'abbattimento piante protette interferenti con lavori edilizi" |
Si chiede a codesto Servizio l'invio a tutti i Comuni interessati di una circolare esplicativa
ove si chiarisca che in caso di opere realizzate con D.I.A. (denuncia inizio attività) e quindi
non soggette a concessione edilizia, nei casi ove sia necessario l'abbattimento di vegetazione
protetta, la documentazione prevista dall'art. 3 della L.R. n° 7/85 deve comunque essere
presentata come appresso descritto, in quanto la sola documentazione e dichiarazioni prodotte
dalla direzione dei lavori della ditta esecutrice, essendo di parte, non consentono di poter
valutare la inesistenza di ulteriori soluzioni, tecnicamente valide, diverse da quella
comportante l'abbattimento di piante protette:
Si consiglia altresì invitare le predette Amministrazioni a non approvare progetti e rilasciare Concessioni edilizie senza aver prima accertato, nelle aree interessate, la presenza di piante protette in generale e, in particolare, quelle aventi un'età superiore ad anni 75 (secolari), poiché le stesse non potranno essere abbattute se non per la sola realizzazione di opere pubbliche.
Il Coordinatore Provinciale del C.F.S. |
|
Dott. Giuseppe Bordoni |